LEGGE 3 marzo 1983, n. 65

Type Legge
Publication 1983-03-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1983, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge. A decorrere dalla stessa data è istituito un supplemento dell'indennità di cui al precedente comma nella misura mensile di L. 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

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