DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1983, n. 70
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;
Vista la raccomandazione F. 300 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), riguardante le disposizioni relative all'esercizio pubblico del servizio videotex avente ad oggetto l'immissione e/o l'acquisizione da parte dell'utenza di informazioni all'uopo memorizzate in uno e piu' centri videotex o in banche dati esterne agli stessi collegate;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' SIP in data 27 febbraio 1968, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 marzo 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 30 marzo 1977, che fissa, tra l'altro, la misura del canone dovuto dagli abbonati del servizio telefonico che effettuano sulla rete telefonica a commutazione trasmissioni di tipo telegrafico in alternativa alla fonia;
Vista la convenzione stipulata in data 1 luglio 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1982, registro n. 34 Poste, foglio n. 309, che disciplina il servizio di trasmissione dati su rete telefonica a commutazione e su circuiti telegrafici o telefonici diretti;
Atteso che il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, concernente la determinazione delle tariffe e dei canoni provvisori per il servizio sperimentale videotel, non ha avuto corso in conseguenza dei rilievi formulati dalla Corte dei conti sul decreto ministeriale 15 ottobre 1982 istitutivo del servizio sperimentale videotel e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione di un decreto presidenziale sostitutivo di quello dianzi indicato;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 30 ottobre 1982, che da' corso ad un esperimento in ambito nazionale del servizio videotex, in Italia denominato "Videotel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 29 novembre 1982;
Riconosciuta l'esigenza di fissare per il periodo di sperimentazione le tariffe ed i canoni dovuti dall'utenza per l'anzidetto servizio;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1983;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Articolo unico
Gli abbonati al servizio telefonico ammessi a fruire, nel corso del periodo sperimentale, del servizio "videotel" in qualita' di utenti "fornitori di informazioni", in quanto interessati ad immettere dati e notizie di rispettiva pertinenza in un determinato centro videotel e in banche dati esterne ad esso collegate, ovvero in qualita' di utenti "acquisitori di informazioni", in quanto interessati ad acquisire su appositi terminali informazioni, preventivamente memorizzate nei centri videotel o in banche dati esterne ad essi collegate, sono tenuti a corrispondere, dalla data di attivazione del servizio, a seconda della categoria di appartenenza, le tariffe ed i canoni seguenti: 1) Utenti fornitori di informazioni: a) canone annuo per sede di utente: L. 120.000 per ogni linea telefonica attestata alla sede operativa dell'utente ed utilizzata per il servizio videotel; b) canone annuo di abbonamento al servizio: lire 2.000.000 per ogni base dati messa dall'esercente pubblico a disposizione dell'utente nell'ambito del centro videotel, comprensivo della quota pari al 10% di spettanza dell'Amministrazione P.T.; c) canone annuo per la memorizzazione delle pagine di informazioni da parte dell'esercente pubblico: lire 10.000 per pagina; d) tariffa per l'accesso e l'impegno del centro videotel: L. 150 per 3' di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22); L. 150 per 9' di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi. 2) Utenti acquisitori di informazioni: a) canone annuo per sede di utente: L. 20.000 per ogni linea telefonica attestata alla sede operativa dell'utente ed utilizzata per il servizio videotel nell'abitazione privata dell'utente stesso; L. 120.000 per ogni linea telefonica attestata ad una sede diversa dall'abitazione dell'utente ed utilizzata per il servizio videotel; b) tariffa per l'accesso e l'impegno del centro videotel: L. 150 per 3' di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22); L. 150 per 9' di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi. In aggiunta ai corrispettivi di cui sopra, gli utenti videotel devono corrispondere la normale tariffa telefonica prevista dalle disposizioni tariffarie in vigore per le comunicazioni limitate all'ambito di una stessa rete telefonica urbana.
PERTINI FANFANI - GASPARI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 23
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