LEGGE 10 marzo 1983, n. 74
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989, nonchè i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1 gennaio 1983. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1983 PERTINI FANFANI - NICOLAZZI - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)