LEGGE 10 marzo 1983, n. 74
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989, nonchè i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1 gennaio 1983. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1983 PERTINI FANFANI - NICOLAZZI - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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