DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1983, n. 76

Type DPR
Publication 1983-03-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata il 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818; Vista la convenzione del 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, integrata dalla convenzione del 16 giugno 1971 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127; Ravvisata l'opportunita' di anticipare la scadenza della predetta convenzione per ragioni tecniche attinenti ai servizi concessi e per motivi riguardanti la situazione gestionale della societa' Radiostampa; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 21 ottobre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., concernente la modifica della durata della concessione.

PERTINI FANFANI - GASPARI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 marzo 1983

Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 24

Convenzione

CONVENZIONE AGGIUNTIVA TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIO-STAMPA S.P.A. Vista la convenzione 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818; Premesso che: la Radiostampa S.p.a. ha in concessione sino al 1992 lo espletamento dei servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa ad uso pubblico; le norme tecniche limitative fissate nella concessione rilasciata alla Radiostampa S.p.a. non consentono di sopperire alle crescenti esigenze degli organi di stampa sempre piu' interessati ai nuovi servizi di telematica; la limitazione di attivita' e quindi di utenza non consente di espletare in regime di economicita' i servizi concessi anche per effetto della forte spinta inflattiva sui costi di gestione; perdurando una siffatta situazione di squilibrio ne deriverebbero, inevitabilmente, riflessi negativi per lo svolgimento dei servizi in essere, con conseguente disagio per l'utenza del settore; i servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa in atto gestiti dalla Radiostampa S.p.a., possono essere svolti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o, a norma delle rispettive convenzioni, dalle concessionarie nazionali di pubblici servizi di telecomunicazioni, con gli altri servizi di tecnica e prestazioni piu' attuali gia' offerti da questi enti, giovandosi inoltre dei benefici che ai fini della economicita' della loro gestione possono derivare dalle economie di scala conseguibili dalle grandi organizzazioni; il personale della Radiostampa S.p.a. sara' reimpiegato nell'ambito delle concessionarie a partecipazione statale; non vi sara' soluzione di continuita' nello svolgimento dei servizi durante il trasferimento degli stessi; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. con sede in Roma, rappresentata dal presidente, dott. Gianni Granzotto, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 12 luglio 1982, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo unico L'art. 26 della convenzione stipulata in data 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818, viene sostituito dal seguente: Art. 26 - Durata della concessione. - La concessione ha durata sino al 31 dicembre 1982. Roma, addi' 21 ottobre 1982 Per l'Amministrazione Il direttore generale: dott. Ugo MONACO Per la societa' Il presidente: dott. Gianni GRANZOTTO

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