La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le somme in franchi oro Poincarè previste dall'articolo 22 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, sono sostituite dai seguenti importi: la somma di 125.000 franchi oro Poincarè, di cui al n. 1, è convertita in 8.300 diritti speciali di prelievo; la somma di 250 franchi oro Poincarè, di cui al n. 2, è convertita in 17 diritti speciali di prelievo; la somma di 5.000 franchi oro Poincarè, di cui al n. 3, è convertita in 332 diritti speciali di prelievo.