LEGGE 26 marzo 1983, n. 85
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quegli artigiani senza dipendenti e società fra artigiani senza dipendenti che non vi abbiano ottemperato ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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