DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1983, n. 89
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta l'opportunita' di procedere al coordinamento del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, recante modifiche ed integrazioni al precedente decreto;
Considerato che tale coordinamento viene effettuato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni contenute nel decreto 20 gennaio 1973, n. 116, cosi' come modificate ed integrate dal decreto 4 dicembre 1981, n. 761, e che quindi restano invariati il valore e l'efficacia dei provvedimenti stessi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, allegato al presente decreto e vistato dal proponente.
PERTINI FANFANI - FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 26
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 1
TESTO UNIFICATO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GENNAIO 1973, N. 116 E 4 DICEMBRE 1981, N. 761, CONCERNENTI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO SCOLASTICO IN PROVINCIA DI BOLZANO. Art. 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia diretta mente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto. ((2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996. 3. La provincia ha potesta' di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica, nonche' per una piu' efficace organizzazione della scuola.))
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 2
Art. 2. Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al [regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-09-26;1946), convertito nella [legge 2 gennaio 1936, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-01-02;82), e successive modificazioni ed integrazioni. Sono, inoltre, esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente e' trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 3
Art. 3. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 4
Art. 4. ((1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di Istruzione secondaria nonche' di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la Salvaguardia dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.))
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 5
Art. 5. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 6
Art. 6. Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e' obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana. L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello statuto. L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola. ((4. Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752). 5. L'accertamento di cui al comma 4, e' richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo)). Sono abrogate le disposizioni contenute nell'[art. 47, terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art47-com3) e [quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art47-com4). ((6-bis. Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce titolo di preferenza.))
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 7
Art. 7. Nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento e' impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca. ((2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale.)) Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina e' usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle localita' ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari e' insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalita' relative all'uso della lingua ladina quale strumento di insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina.
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 8
Art. 8. Il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non puo' avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 9
Art. 9. 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi edegli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale e' integrato da rappresentanti Della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'[art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art16). ((2.La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge.Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.)) 3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici piu' idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarieta' dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto. 4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 10
Art. 10. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS 25 LUGLIO 2006, N. 245](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-25;245)))
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 11
Art. 11. ((1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua. 3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. 5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.))
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 12
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