← Current text · History

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. 90

Current text a fecha 1983-04-05
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale e' prevista la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, a categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Ravvisata la necessita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica; Considerata che l'attivita' degli organizzatori generali presenta caratteristiche simili a quella dei direttori di produzione la cui categoria e' stata indicata, tra quelle assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, al punto 5 del primo comma del predetto art. 3; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Il punto 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente: 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1983

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 192