DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1983, n. 94
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Considerato che in vari Paesi esteri e' stato gia' attuato o e' in corso di attuazione il servizio di trasmissione dati sulla rete pubblica per dati a commutazione di circuito, sia in ambito nazionale sia in quello internazionale;
Viste le raccomandazioni delle serie D, V ed X del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nonche' quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);
Riconosciuta l'esigenza di dare inizio sul territorio nazionale alla fase sperimentale del servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI);
Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
Durante la fase sperimentale del servizio di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI), sino a quando detta rete non sara' stata collegata con quella di FONIA-DATI, l'utente che intende effettuare trasmissioni dati sulla rete pubblica e' tenuto a corrispondere i canoni, le tariffe ed i contributi di seguito indicati: 1) Canoni annui d'accesso alla rete dati (*) ===================================================================== Classe d'utente (bit/s)
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| | 300 | 2400 | 4800 | 9600
| --------------------------------------------------------
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| Lire. . . | 900.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.100.000
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(*) Pagabili anche in quote mensili con la fatturazione del traffico. 2) Tariffe per comunicazioni nazionali Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) L'Unita' di tariffazione e' il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio. Le tariffe urbane ed interurbane per comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%; le tariffe per comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%. La comunicazione, che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine, e' fatturata sulla base della tariffa piu' alta. 3) Contributi Contributo "una tantum" per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati)e per spese generali L. 200.000
Art. 2
A garanzia delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione e degli obblighi derivanti dal rapporto d'utenza, deve essere costituita una cauzione nelle seguenti misure:
=====================================================================
| Classe d'utente (bit/s)
|------------------------------------------------------
| 300 | 2400 | 4800 | 9600
|------------------------------------------------------
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Lire. . . . . | 500.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000
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La cauzione deve essere prestata: mediante deposito su libretto postale di risparmio intestato a: Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di......... con la causale "deposito cauzionale effettuato da......... relativo abbonamento servizio trasmissione dati su rete a commutazione di circuito in......... a garanzia delle apparecchiature fornite e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di utenza"; o mediante fidejussione bancaria da parte di uno degli istituti di credito indicati dall'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; o mediante polizza assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. L'atto fidejussorio e la polizza assicurativa devono essere redatti in conformita' dello schema predisposto dall'Amministrazione. Sull'importo della fidejussione bancaria e della polizza assicurativa, per tutta la durata della loro validita', dev'essere corrisposto all'Amministrazione l'interesse anticipato del 2% annuo da versare con le modalita' indicate dall'Amministrazione stessa. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni sono esenti dall'obbligo della cauzione ai sensi dell'art. 215 del codice postale e delle altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI FANFANI - GASPARI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 27
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