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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1983, n. 98

Current text a fecha 1983-04-08

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 80 e 87, della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 dell'accordo stesso.

PERTINI FANFANI - COLOMBO - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 aprile 1983

Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 28

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA COLLABORAZIONE INTERUNIVERSITARIA LA REPUBBLICA ITALIANA e LA REPUBBLICA D'AUSTRIA Animate dal desiderio di contribuire all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi; Nello spirito dell'accordo sullo sviluppo delle relazioni culturali del 14 marzo 1952; Nel rispetto degli accordi vigenti sul reciproco riconoscimento dei gradi accademici; Nel rispetto della normativa sull'ordinamento universitario vigente nei due Paesi; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Universita' dei due Stati contraenti sono autorizzate a concludere accordi sulla collaborazione nel settore dell'insegnamento e della ricerca scientifica (qui di seguito denominati accordi).

Accordo - art. 2

Articolo 2 (1) Gli accordi di cui all'art. 1 possono prevedere l'esecuzione di programmi integrati di studio sia presso entrambe le Universita' che presso una di esse, secondo quanto previsto nell'art. 3, e a condizione che si tratti di indirizzi di studio previsti dalla legislazione interna dei due Stati contraenti. (2) Gli accordi di cui all'art. 1 possono altresi' prevedere programmi di ricerca congiunti, in particolare per mezzo di: a) scambio di specialisti e di esperti nei settori scientifici; b) ricerche e studi congiunti; c) scambio di pubblicazioni e libri scientifici. (3) Gli accordi di cui all'art. 1 devono essere conclusi dai rettori delle Universita' interessate, d'intesa con i rispettivi organi universitari competenti, e nel rispetto delle rispettive disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario.

Accordo - art. 3

Articolo 3 (1) Nello stipulare gli accordi di cui all'art. 2, par. 1, le Universita' possono prevedere e organizzare l'istituzione di corsi integrati di studio presso entrambe le Universita' o presso una Universita'. Gli accordi devono essere redatti in modo da consentire ai cittadini degli Stati contraenti di effettuare, ove lo desiderino, una parte degli studi integrati, per un periodo non inferiore ad un anno, presso l'Universita' consociata dello Stato di appartenenza, scegliendo fra gli indirizzi di studio offerti da tale Universita' secondo il piano di studio congiunto. (2) Gli accordi devono prevedere in particolare: a) i piani di studio elaborati congiuntamente; nonche' b) lo svolgimento di corsi di studio presso una o entrambe le Universita' da parte di docenti universitari dell'altro Stato contraente.

Accordo - art. 4

Articolo 4 (1) Il titolo accademico viene conferito dall'Universita' presso la quale lo studente ha sostenuto l'esame finale necessario ai fini del conseguimento del titolo accademico. (2) I titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati al termine di un programma integrato, sono riconosciuti nell'altro Stato contraente, conformemente agli accordi vigenti tra gli Stati contraenti, in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici. (3) Con il presente accordo non si pregiudica la normativa vigente tra gli Stati contraenti in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici.

Accordo - art. 5

Articolo 5 I docenti di ciascuna Universita', incaricati di corsi di insegnamento nell'altra Universita' secondo quanto previsto nell'art. 3, sono membri delle commissioni esaminatrici nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, e possono essere relatori di tesi di laurea e di diploma.

Accordo - art. 6

Articolo 6 (1) Il presente accordo, salvo quanto previsto dall'art. 2, par. 2, si applica al settore delle discipline giuridiche. (2) L'estensione del campo di applicazione del presente accordo ad altre discipline puo' essere stabilita di comune accordo dagli Stati contraenti, su raccomandazione della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Gli accordi da stipulare tra le Universita' ai sensi del presente accordo necessitano, in quanto il rispettivo ordinamento giuridico lo richieda, dell'approvazione delle rispettive competenti autorita' nazionali.

Accordo - art. 8

Articolo 8 (1) Gli Stati contraenti ritengono utile che ciascuno di essi prenda delle iniziative dirette a istituire o a facilitare l'istituzione di case dello studente nel territorio dell'altro Stato contraente. Tali case sono destinate prevalentemente ad ospitare studenti universitari del proprio Stato contraente. (2) Gli Stati contraenti, nell'esaminare le questioni connesse all'istituzione di tali case, si avvarranno anche delle proposte della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Al fine di facilitare l'applicazione del presente accordo viene istituita una commissione mista composta di un massimo di sette rappresentanti di ogni Stato contraente. La composizione della commissione verra' notificata per via diplomatica. La data e il luogo della riunione della commissione verranno stabiliti di volta in volta di comune accordo.

Accordo - art. 10

Articolo 10 (1) Il presente accordo e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati il piu' presto possibile a Roma. (2) L'accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Il presente accordo viene concluso a tempo indeterminato. Ciascuno Stato contraente potra' denunciarlo, dando un preavviso scritto di un anno. La denuncia del presente accordo non pregiudica la continuazione e la conclusione degli studi gia' iniziati secondo il piano di studi congiunto. FATTO a Vienna il 20 agosto 1982 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica d'Austria Willibald PAHR Per la Repubblica italiana Fausto BACCHETTI Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO