LEGGE 31 marzo 1983, n. 102

Type Legge
Publication 1983-03-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Ai fini dell'applicazione del punto 4 dell'articolo IV della convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971, ratificata con legge 16 maggio 1977, n. 306, le opere tutelate in virtù della convenzione stessa non possono godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non possono, in questi stessi periodi, essere protette in Italia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1983 PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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