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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 120

Current text a fecha 1983-04-22

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il comitato interministeriale dei prezzi;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 26 marzo 1983; Decreta:

Art. 1

Con decorrenza 1 maggio 1983 alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituite da quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto; 2) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 1-bis sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto; 3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto; 4) le basi chilometriche, i diritti fissi e i prezzi della tariffa n. 21 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto; 5) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-bis sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto; 6) le basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto; 7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 188.000 e in L. 105.000 rispettivamente per la prima e la seconda classe; 8) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette "Condizioni e Tariffe" sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto; 9) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette "Condizioni e Tariffe" sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 8 al presente decreto; 10) i prezzi minimi per viaggiatori, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 600 per la prima e L. 500 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.800 per la prima e in L. 1.200 per la seconda classe; 11) il prezzo dell'abbonamento speciale valido per il servizio urbano di Roma, previsto all'articolo 43 par. 11, e' fissato in L. 6.000; 12) il secondo capoverso dell'articolo 19 par. 1 e' modificato come segue: "Agli effetti della tassazione dei trasporti, le distanze si computano come segue: a) da 1 a 100 km, di cinque in cinque chilometri (calcolando per chilometri 5 le distanze da 1 a 5, per chilometri 10 le distanze da 6 a 10 e cosi' di seguito); b) da 101 a 350 km, di dieci in dieci chilometri (calcolando per chilometri 110 le distanze da 101 a 110, per chilometri 120 le distanze da 111 a 120, e cosi' di seguito); c) da 351 a 700 km, di venticinque in venticinque chilometri (calcolando per chilometri 375 le distanze da 351 a 375, per chilometri 400 le distanze da 376 a 400 e cosi' di seguito); d) da 701 a 1000 km di cinquanta in cinquanta chilometri (calcolando per chilometri 750 le distanze da 701 a 750, per chilometri 800 le distanze da 751 a 800, e cosi' di seguito); e) da 1001 e oltre, di cento in cento chilometri (calcolando per chilometri 1100 le distanze da 1001 a 1100, per chilometri 1200 le distanze da 1101 a 1200, e cosi' di seguito)". 13) il quinto ed il sesto alinea dell'art. 47 sono modificati come segue: "Gli abbonamenti settimanali si rilasciato solo per la seconda classe e per percorsi non eccedenti 150 km. Essi valgono per viaggiare soltanto con treni locali, se di percorrenza fino a 50 km e con determinati treni diretti stabiliti dagli uffici commerciali e del traffico competenti, se di percorrenza superiore. Gli abbonamenti festivi si rilasciano solo per la seconda classe e per percorsi fino a 200 km. Essi sono validi per viaggiare anche con i treni diretti, qualunque sia la percorrenza".

Art. 2

Con decorrenza 1 luglio 1983 alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:

2.- il comma sub b) dell'articolo 36 par. 1 e' soppresso.

Art. 3

In relazione alle modificazioni di cui sopra la Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvedera' ad apportare al testo delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" tutte le ulteriori, necessarie modificazioni di carattere formale.

Art. 4

Con decorrenza 1 maggio 1983 alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: I - Parte I - CONDIZIONI. - Titolo IV: A) Capo I - Art. 50, par. 1, punto 1): comma a): l'importo di L. 8.000 e elevato a lire 11.000; comma c): l'importo di L. 25.000 e' elevato a lire 33.000. B) Capo II - Art. 54: par. 3, secondo alinea: la soprattassa di L. 1.800 per quintale indivisibile e il relativo minimo di L. 180.000 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a L. 2.200 e a L. 220.000; par. 4, comma a), la soprattassa di L. 3.120 e il relativo minimo di L. 78.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 3.800 e a L. 95.000; par. 4, comma b), la soprattassa di L. 2.160 e il relativo minimo di L. 54.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 2.600 e a L. 65.000. II - Parte II - TARIFFE: A) Capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe: 1. Art. 61 par. 2 - Tasse minime: l'importo di L. 10.500 per le spedizioni in piccole partite e' elevato a L. 12.500; gli importi di L. 105.000 e di L. 84.000 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a lire 125.000 e a L. 100.000. 2. Art. 65 - Cose di peso eccezionale o eccedenti la sagoma limite: l'indicazione "10 tonn." risultante al par. 1 e' modificata in "Kg. 20.000"; la tabella e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto; par. 3 - Treni straordinari: al primo alinea gli importi della tassa di percorso di L. 4.700 e di L. 23.500 sono elevati, rispettivamente, a L. 5.700 e a L. 28.500; al secondo alinea l'importo della tassa di L. 370 per carro e per km e' elevato a L. 450. 3. Art. 67 par. 1: la tabella di cui al punto b) e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto. B) Capo II - Art. 71: 1. par. 2: gli importi di L. 500 e L. 320 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 600 e a L. 400. 2. par. 4: la tabella dei prezzi delle autovetture accompagnate e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto; il prezzo di L. 44.000 figurante all'ultimo alinea e' elevato a L. 53.000. C) Capo III - Art. 72 - Tariffe per treni speciali: 1. par. 1: il deposito di L. 450.000 per la richiesta del treno speciale e' elevato a L. 600.000. 2. par. 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 7.350 e del relativo prezzo minimo di L. 450.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 9.000 e a L. 540.000; la tassa di L. 370 per carro e per chilometro e' elevata a L. 450. D) Capo IV - Tariffa ordinaria n. 1 - Titolo III - Prezzi: 1. la tabella di cui alla Serie A - Spedizioni di colli espressi - e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 13 al presente decreto; 2. la tabella di cui alla Serie B - Spedizioni di messaggerie - e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 14 al presente decreto. E) Capo V - Tariffe speciali: 1. Tariffa speciale n. 103: nella tabella risultante al Titolo III - Prezzi - nella colonna "Classi di prezzi", la lettera "F", applicabile alle merci ascritte in Nomenclatura alla Categoria "d", e' sostituita dalla lettera "E". 2. Tariffa speciale n. 104: le tabelle di cui al Titolo III - Prezzi - sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 15 al presente decreto. 3. Tariffa speciale n. 105: Serie A - Titolo III - Prezzi: le tabelle dei prezzi di cui ai commi a) e b) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 16 e n. 17 al presente decreto; Serie B - Titolo III - Prezzi: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 18 al presente decreto; Serie C: Titolo III - Prezzi: la lettera "G" figurante nella colonna "Prezzi" e' sostituita dalla lettera "F"; Titolo IV - Condizione particolare 1ª, comma b): la tassa di L. 370 per carro e per chilometro e' elevata a L. 450. 4. Tariffa speciale n. 106, Titolo III - Prezzi: l'importo della tassa sul valore per ogni 100 Km indivisibili e per ogni 1.000 lire indivisibili di L. 17 e di lire 4,40, con il minimo di L. 2.200 per spedizione, sono elevati, rispettivamente, a L. 20,50, a L. 5,30 e a lire 2.750. 5. Tariffa speciale n. 107: Titolo III - Prezzi e modalita' di pagamento: la tabella di cui al punto 1 e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto; Titolo IV - Condizione particolare 7ª: l'importo di L. 500 relativo all'indennizzo massimo per chilogrammo e' elevato a L. 1.000. 6. Tariffa speciale n. 108, Serie B: Titolo III: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 20 al presente decreto; Condizione particolare 2°: la tassa di sorveglianza di L. 2.600 e' elevata a L. 3.200; Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 370 per carro e per chilometro e' elevata a L. 450. 7. Tariffa speciale n. 109: Titolo III: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto; Condizione particolare 2ª: la tassa di L. 9.300 per il nolo degli addobbi funebri e' elevata a L. 11.200. 8. Tariffa speciale n. 110, Titolo III: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 22 al presente decreto. 9. Tariffa speciale n. 111, Titolo III: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 23 al presente decreto. F) Capo VI - Tariffe eccezionali: 1. Tariffa eccezionale n. 203: a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 24 al presente decreto; b) il testo della Condizione particolare 2ª e' modificato come segue: "2ª Le autovetture ad uso promiscuo tipo "Giardinetta" e "Familiare" sono assimilate alle autovetture se contengono non oltre 80 Kg di merci (nota alla serie A); altrimenti sono da tassare con i prezzi della serie B1. Alle imbarcazioni leggere caricate sulle autovetture si applica il prezzo fisso di L. 7.800, sempre che dette imbarcazioni siano di lunghezza non superiore a quella delle autovetture e non presentino alcuna sporgenza, in senso longitudinale, rispetto alla sagoma di ingombro delle autovetture stesse. Qualora l'imbarcazione presenti, in senso longitudinale, delle sporgenze rispetto alla sagoma di ingombro dell'autovettura, la tassazione di quest'ultima deve essere fatta considerando la lunghezza complessiva dell'auto stessa e della parte sporgente dell'imbarcazione, ferma restando l'applicazione del suddetto prezzo fisso di L. 7.800 per il natante. Nel caso di andata e ritorno, ferma restando l'applicazione dei prezzi previsti dalla T.E. n. 203 per le autovetture, il prezzo dell'imbarcazione va raddoppiato". 2. Tariffa eccezionale n. 204: la tabella di cui al Titolo II - Prezzi, e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 25 al presente decreto. 3. Tariffa eccezionale n. 209: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 26 al presente decreto. 4. Tariffa eccezionale n. 221: a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 27 al presente decreto; b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 3.700 e' elevata a L. 4.450; c) Condizione particolare 6ª: i prezzi di L. 7.400 per gli adulti e di L. 3.700 per i ragazzi sono elevati, rispettivamente, a L. 9.000 e a L. 4.500; la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in cabina e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 al presente decreto; d) Condizione particolare 7ª: la tassa di L. 6.000 per ogni 25 Kg indivisibili di bagaglio a mano, eccedenti il peso di kg 50, e' elevata a L. 7.200; la tassa di L. 3.050 per capo o di L. 2.250 per ogni 10 kg indivisibili, prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, e' elevata, rispettivamente, a L. 3.650 o a L. 2.700; e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 26.000, previsto nel testo del primo e del secondo alinea, e' elevato a L. 31.200. G) Capo VII - Prezzi: 1. Titolo A) - Spedizioni a bagaglio: la tabella dei prezzi di cui alla Serie la e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 29 al presente decreto; 2. Titolo B) - Spedizioni a carro: a) punto 1. - L'indicazione "Classi dalla A alla H" e' modificata in "Classi dalla A alla G". Le tabelle dei prezzi delle Classi dalla A alla G sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 30 al presente decreto; b) punto 2. - Classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 31 al presente decreto. III - Parte III - La "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 32 al presente decreto. IV - Allegati: A) Allegato 1: il testo delle tabelle delle tasse accessorie e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 33 al presente decreto. B) Allegato 2: punto 4.4: la tabella della tassa di utilizzazione e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 34 al presente decreto; punto 5.1.4: le indennita' di L. 2.700 e di L. 5.400 per ogni contenitore e per ogni 24 ore indivisibili sono elevate, rispettivamente, a L. 3.250 e a L. 6.500; punto 5.1.5: le indennita' di L. 26.500 e di L. 53.000 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 32.000 e a L. 64.000; punto 5.1.7: le indennita' di L. 730 e di L. 1.460 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 880 e a L. 1.760. C) Allegato 2-ter: punto 3.4.2: le tasse di L. 300 per ogni paletta e di L. 450 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 360 e a L. 540; punto 3.7.5: le tasse di L. 175 per ogni paletta e di L. 300 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 210 e a L. 360; punto 4.6.2: le tasse di L. 175 per ogni paletta, di L. 300 per ogni paretale e di L. 410 per ogni box-paletta sono elevate, rispettivamente, a L. 210, a L. 360 e a L. 500; punto 5.1.3: le tasse di L. 1.250 per ogni paletta e di L. 2.500 per ogni paretale sono elevate, rispettivamente, a L. 1.500 e a L. 3.000. D) Allegato 3: l'importo di L. 45.000 previsto dagli artt. 2 e 7 e' elevato a L. 54.000. E) Allegato 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 35 al presente decreto. F) Allegato 7: 1. Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura del carro di L. 45.000 e' elevata a L. 54.000. 2. Art. 135: 1) punto (2): la tassa di L. 370 per carro e per chilometro e' elevata a L. 450; 2) punto (3): a) comma a): la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui carri di L. 350 ed il relativo minimo di L. 700 sono elevati, rispettivamente, a L. 420 e a L. 840; la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri prevista in L. 350 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 24.000 per carro e per le prime 24 ore e di L. 35.000 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 420, a L. 28.800 e a L. 42.000; b) comma c): la tassa di L. 2.000 dovuta per la guardia speciale e' elevata a L. 2.500. G) Allegato 9: i corrispettivi di cui alle tariffe nn. 1, 2 e 3 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 36 al presente decreto. V - Appendice: A) Punto 4°: il compenso di L. 350 a collo figurante alla nota (6) e' elevato a L. 420. B) Punto 8°: la tassa di L. 27.000 prevista al comma 4) del Titolo I e al comma 3) del Titolo II e' elevata a L. 32.500. C) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto, e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 37 al presente decreto. D) Punto 12°, allegato: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 38 al presente decreto. E) Punto 14°, art. 12: 1. Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro, previsto al par. 1 nelle misure di L. 14.000 e di L. 7.000, e' elevato, rispettivamente, a L. 17.000 e a L. 8.500. 2. Le tasse di sosta previste al par. 4 nelle misure di L. 3.600, L. 4.800, L. 6.000 e L. 7.200 sono elevate, rispettivamente, a L. 4.500, a L. 6.000, a L. 7.500 e a L. 9.000. F) Punto 15, comma 4): il diritto fisso di L. 1.800 e la tassa di L. 10.000 sono elevati, rispettivamente a lire 2.160 e a L. 12.000.

Art. 5

Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.

Art. 6

PERTINI FANFANI - CASALINUOVO - BODRATO - GORIA - MANNINO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1983

Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 285

Allegato 1

ALLEGATO 1 TARIFFE DAL N. 1 AL N. 6 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ALLEGATO 2 TARIFFA N. 1-Bis Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

ALLEGATO 3 TARIFFA N. 15 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

ALLEGATO 4 TARIFFA N. 21 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

ALLEGATO 5 TARIFFA N. 21-Bis Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

ALLEGATO 6 TARIFFA N. 22 E N. 23 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

ALLEGATO 7 DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE - DEPOSITI CAUZIONALI PREVISTI DALL'ALLEGATO 1 ALLE C.T. PERSONE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

ALLEGATO 8 DIRITTI, TASSE, SOPRATTASSE E PENALITA' PREVISTI DALLE "CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLE FERROVIE DELLO STATO". Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 9

ALLEGATO 9 CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DEI GRUPPI FAMILIARI Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 10

ALLEGATO 10 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 11

ALLEGATO 11 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 12

ALLEGATO 12 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 13

ALLEGATO 13 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 14

ALLEGATO 14 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 15

ALLEGATO 15 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 16

ALLEGATO 16 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 17

ALLEGATO 17 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 18

ALLEGATO 18 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 19

ALLEGATO 19 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 20

ALLEGATO 20 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 21

ALLEGATO 21 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 22

ALLEGATO 22 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 23

ALLEGATO 23 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 24

ALLEGATO 24 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 25

ALLEGATO 25 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 26

ALLEGATO 26 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 27

ALLEGATO 27 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 28

ALLEGATO 28 CONDIZIONE PARTICOLARE 6ª Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 29

ALLEGATO 29 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 30

ALLEGATO 30 B) SPEDIZIONI A CARRO 1. - CLASSI DALLA A ALLA G Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 31

ALLEGATO 31 B) SPEDIZIONI A CARRO 2. - CLASSI DALLA N. 601 ALLA N. 820 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 32

ALLEGATO 32 VOCI DI NOMENCLATURA Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 33

ALLEGATO 33 TASSE ACCESSORIE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 34

ALLEGATO 34 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 35

ALLEGATO 35 MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO 6 (CONDIZIONI A PREZZI SPECIALI VALEVOLI PER I TRASPORTI DA E PER LE STAZIONI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI E PER I SERVIZI DI TRAGHETTO) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 36

ALLEGATO 36 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 37

ALLEGATO 37 9° - SOPRATTASSE Per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 38

ALLEGATO 38 PREZZI DEI TRASPORTI A VUOTO E A CARICO DEI CARRI PRIVATI IMMATRICOLATI IN PARCHI DI FERROVIE ESTERE Parte di provvedimento in formato grafico