LEGGE 21 aprile 1983, n. 124
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, sono promossi con decorrenza 1° gennaio 1982. Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono effettuate ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, nonchè dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del 30 dicembre 1981.
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