LEGGE 26 aprile 1983, n. 130

Type Legge
Publication 1983-04-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1983 resta determinato, in termini di competenza, in lire 75.890 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 19.014.997.034.000. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 94.905 miliardi per l'anno finanziario 1983. Per l'anno finanziario 1983 i provvedimenti adottati a norma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono superare i limiti indicati dai commi precedenti. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1983, restano determinati in lire 2.482.500 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 1.884.101 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

Art. 2

Per l'esercizio 1983, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Art. 3

In deroga alle vigenti disposizioni, per l'anno finanziario 1983 e' stabilito in lire 45.000 miliardi l'importo massimo di emissione di buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 200.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

Art. 4

Ai fini della quantificazione per l'anno 1983 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 49,93 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Le erogazioni spettanti a ciascuna regione in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 475.989.266.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, puo' essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1983 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1982. Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1982 al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, maggiorate del 13 per cento. ((2)) Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, puo' elevare, con propri decreti, il predetto limite del 1,3 per cento. ((2))

Art. 5

Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, al netto dei trasferimenti al fondo nazionale trasporti. Per l'anno 1983, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 2.900 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo e' finanziato per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma. Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate. A valere sul fondo di cui al secondo comma del presente articolo, una somma non superiore a lire 40 miliardi e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le somme spettanti alle singole aziende sono erogate alle rispettive regioni previa certificazione da parte delle stesse che devono attestare: a) che le societa' siano a totale partecipazione pubblica; b) che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1981 risulti dal bilancio regolarmente approvato a norma di legge; c) che detta perdita permanga nella situazione patrimoniale delle aziende al momento della certificazione stessa.

Art. 6

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, e' fissato per l'anno 1983 in lire 20.700 miliardi. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi. Entro il 20 luglio 1983 l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro i dati relativi alla gestione del primo semestre con relativo aggiornamento delle previsioni del fabbisogno dell'esercizio. Nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore al suindicato limite di 20.700 miliardi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone l'adozione delle misure necessarie per fronteggiare la situazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE SUI TRASPORTI

Art. 7

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, numero 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge viene elevato da 12.450 a 18.850 miliardi di lire. Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, vengono, pertanto, elevati, rispettivamente, da 8.950 a 13.550 miliardi di lire, per gli impianti fissi, e da 3.500 a 5.300 miliardi di lire per il materiale rotabile. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti, nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: 3.500 miliardi di lire per l'anno 1984; 3.700 miliardi di lire per l'anno 1985; 4.300 miliardi di lire per gli anni 1986 e successivi. E' autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 10 miliardi per la partecipazione azionaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) nella Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus. Al predetto onere si fa fronte con la corrispondente riduzione della quota relativa allo stesso anno 1983 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531. In corrispondenza di detta riduzione, viene aumentata, dell'importo di lire 10 miliardi, la quota relativa all'anno 1987 della stessa autorizzazione di spesa. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della richiamata legge 12 agosto 1982, n. 531. Per l'anno 1983 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.572.887.648.000 ed in lire 2.022.449.683.000. Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano e norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17. Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette Aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari. Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Le tariffe per i trasporti delle persone e delle merci sulle ferrovie dello Stato sono determinate, tenendo anche conto della normativa comunitaria in materia, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1948, n. 1456, e alla legge 14 agosto 1974, n. 377. Le concessioni speciali previste per le ferrovie dello Stato dalle disposizioni in atto sono ridotte del 10 per cento. Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in regime di concessione ed in gestione governativa, nonche' le tariffe delle autolinee sostitutive, sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Dette tariffe non possono essere inferiori a quelle praticate dalle ferrovie dello Stato e devono essere adeguate nella stessa misura percentuale avendo come punto di riferimento le basi chilometriche e i diritti fissi attualmente in vigore per le singole ferrovie in concessione. In relazione a quanto disposto dal dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo comma, restano ferme le competenze attribuite al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base alla normativa vigente. Con la legge di bilancio e' annualmente determinato il limite di impegno per la concessione dei contributi previsti dal capo secondo della legge 18 aprile 1962, n. 168. I rimborsi allo Stato dei debiti di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, sono da intendersi costituiti da tutti gli importi che, in sostituzione delle societa' concessionarie, sono stati o saranno pagati dall'ANAS e dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade ovvero consolidati da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge. Gli importi predetti saranno gravati di interessi a decorrere dalle scadenze fissate per la loro restituzione allo Stato nei piani di rimborso di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Detti piani avranno inizio a partire dall'anno in cui, secondo i piani finanziari approvati dall'ANAS, e' previsto il formarsi delle risorse derivanti dalla gestione e dovranno completarsi entro il termine concessionale.

Art. 8

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