LEGGE 21 marzo 1983, n. 149
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978: a) convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa; b) convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17 e 23 delle convenzioni stesse.
PERTINI FANFANI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - FORTE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convention Europeenne
CONVENTION EUROPEENNE sur la notification a' l'etranger des documents en matiere administrative Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE EUROPEA sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri, nel rispetto in particolare della preminenza del diritto nonche' dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; Convinti che la creazione di mezzi adeguati di reciproco aiuto in materia amministrativa contribuisce a realizzare tale obiettivo; Considerando l'importanza della notifica all'estero dei documenti in materia amministrativa di cui e' importante informare in tempo utile i destinatari, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Campo d'applicazione della Convenzione) 1. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciproca assistenza per la notifica dei documenti in materia amministrativa. 2. La presente Convenzione non si applica in materia fiscale, ne' in materia penale. Tuttavia ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento successivo, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione, per le domande che gli sono indirizzate, si applica in materia fiscale nonche' ad ogni procedura relativa ad ogni infrazione la cui repressione non sia, al momento in cui viene richiesta la mutua assistenza, di competenza della propria autorita' giudiziaria. Tale Stato potra' indicare, nella sua dichiarazione, che intende avvalersi della mancanza di reciprocita'. 3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le materie amministrative alle quali non si applichera' la presente Convenzione. Ogni altro Stato contraente potra' avvalersi della mancanza di reciprocita'. 4. Le dichiarazioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo acquisteranno efficacia, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, o tre mesi dopo il loro ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tali dichiarazioni potranno essere ritirate completamente o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' efficacia tre mesi dopo la data di ricevimento di tale dichiarazione.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. (Autorita' centrale) 1. Ogni Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di ricevere le domande di notifica dei documenti in materia amministrativa provenienti da autorita' di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' autorita' centrali. 2. Ogni Stato contraente ha la facolta' di designare altre autorita' aventi le stesse funzioni dell'autorita' centrale. Esso ne determinera' la competenza territoriale. Tuttavia, l'autorita' richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorita' centrale. 3. Ogni Stato contraente ha la facolta', inoltre, di designare una autorita' mittente incaricata di centralizzare le domande di notifica provenienti dalle proprie autorita' e di trasmetterle alla competente autorita' centrale straniera. Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' autorita' mittenti. 4. Le summenzionate autorita' devono essere costituite da servizi ministeriali o da altri servizi ufficiali. 5. Ogni Stato contraente comunichera', mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la denominazione e l'indirizzo delle autorita' designate, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. (Domanda di notifica) Ogni domanda di notifica viene indirizzata all'autorita' centrale dello Stato richiesto. Essa deve essere compilata conformemente al fac-simile di modulo allegato alla presente Convenzione, accompagnata dal documento che deve essere notificato. Tali documenti vengono trasmessi in duplice esemplare; la mancata esecuzione di tale formalita' non potra' giustificare un rifiuto a dar seguito alla domanda.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. (Esenzione dalla legalizzazione) La domanda di notifica ed i suoi allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da legalizzazione, da postilla e da ogni equivalente formalita'.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. (Regolarita' della domanda) Se l'autorita' centrale dello Stato richiesto ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non siano state rispettate, ne informa immediatamente l'autorita' richiedente, precisando i rilievi articolati nei confronti della domanda.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. (Modalita' di notifica) 1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto procede, ai sensi della presente Convenzione, alla notifica: a) sia in base alle forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica dei documenti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio; b) sia in base alla forma particolare richiesta dalla autorita' richiedente, purche' tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto. 2. Tranne il caso previsto al comma b), del paragrafo 1, del presente articolo, il documento puo' essere sempre consegnato al destinatario che l'accetti volontariamente. 3. Quando l'autorita' richiedente chiede che la notifica sia effettuata entro un termine determinato, l'autorita' centrale dello Stato richiesto accede a tale richiesta se tale termine puo' essere rispettato.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. (Lingue) 1. Quando un documento straniero deve essere notificato conformemente al comma a) del paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, non viene richiesta la traduzione. 2. Tuttavia, in caso di rifiuto di notifica del documento da parte del suo destinatario per il motivo di non conoscere la lingua nella quale esso e' redatto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto fa effettuare la traduzione del documento nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. Essa puo', inoltre, richiedere alla autorita' richiedente che il documento sia tradotto ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. (Attestato) 1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto o l'autorita' che ha effettuato la notifica redige un attestato conforme al fac-simile del modulo allegato alla presente Convenzione. Tale attestato certifica l'esecuzione della domanda. Ove occorra, esso precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione. 2. L'attestato viene indirizzato direttamente all'autorita' richiedente dall'autorita' che lo ha redatto. 3. L'autorita' richiedente puo' richiedere all'autorita' centrale dello Stato richiesto di autenticare un attestato che non sia stato redatto da tale autorita' centrale quando l'autenticita' di tale attestato venga contestata.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. (Formule di domanda e d'attestato) 1. Le diciture stampate nel fac-simile del modulo allegato alla presente Convenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa. Esse possono, inoltre, essere redatte nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato dell'autorita' richiedente. 2. Gli spazi in bianco corrispondenti a tali diciture devono essere compilati sia nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, sia in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. (Notifica da parte dei funzionari consolari) 1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di far procedere direttamente e senza costrizione, i propri funzionari consolari o, se le circostanze lo richiedono, i propri agenti diplomatici, alle notifiche dei documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, opporsi, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'uso di tale facolta' sul proprio territorio nel caso in cui un documento debba essere notificato ad uno dei suoi cittadini o ad un cittadino di uno Stato terzo o ad un apolide. Ogni altro Stato contraente potra' valersi della mancanza di reciprocita'. 3. La dichiarazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo avra' efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato che l'ha formulata. Essa potra' essere ritirata mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' efficacia tre mesi dopo la data di ricezione di tale dichiarazione.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. (Notifica a mezzo posta) 1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di provvedere direttamente a mezzo posta alle notifiche di documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni che seguiranno l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, opporsi, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in modo generale o parziale, sia a motivo della cittadinanza del destinatario, sia per categoria di determinati documenti, all'uso di tale facolta' sul proprio territorio. Ogni altro Stato contraente potra' valersi della mancanza di reciprocita'. 3. La dichiarazione prevista dal paragrafo 2 del presente articolo acquistera' efficacia, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato che l'ha formulata, o tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Essa potra' essere ritirata completamente o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. IL ritiro avra' effetto tre mesi dopo la data di ricezione di tale dichiarazione.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. (Altre vie di trasmissione) 1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di utilizzare la via diplomatica o consolare per richiedere la notifica di documenti. 2. La presente Convenzione non si oppone a che gli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notifica, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli precedenti ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorita'.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. (Spese) 1. Quando viene effettuata la notifica di un documento straniero conformemente al comma a) del paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, questa non puo' dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto. 2. L'autorita' richiedente e' tenuta a pagare o a rimborsare le spese causate dall'impiego della forma di notifica che essa ha richiesto conformemente al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 6.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. (Rifiuto di esecuzione) 1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto alla quale e' stata inviata una domanda di notifica puo' rifiutarsi di darvi seguito: a) quando essa ritiene che la materia su cui verte il documento da notificare non costituisce materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione; b) quando essa ritiene che la sua esecuzione sia di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi essenziali di tale Stato; c) quando il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato dall'autorita' richiedente e il suo indirizzo non puo' essere facilmente determinato. 2. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorita' richiedente indicandone i motivi.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. (Termini) Quando un documento viene trasmesso per la notifica sul territorio di un altro Stato contraente, il destinatario, nel caso in cui da tale notifica decorre un termine che lo riguarda, deve disporre di un periodo di tempo ragionevole la cui valutazione e' di competenza dello Stato richiedente, a partire dal momento della consegna del documento, per essere presente, rappresentato o per procedere ad ogni adempimento che si renda necessario a seconda del caso.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. (Altri accordi od intese internazionali) Nessuna disposizione della presente Convenzione e' suscettibile di pregiudicare gli accordi internazionali e gli altri accordi e intese esistenti o che potranno esistere fra Stati contraenti in materie che siano oggetto della presente Convenzione.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. (Entrata in vigore della Convenzione) 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' soggetta alla loro ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichera', l'accettera' o l'approvera' successivamente, il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18. (Revisione della Convenzione) A richiesta di uno Stato contraente o dopo il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione gli Stati contraenti procederanno ad una consultazione multilaterale in seno alla quale ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potra' farsi rappresentare da un osservatore, al fine di studiarne l'applicazione, oltre che l'opportunita' di effettuarne la revisione o di ampliare alcune delle sue disposizioni. Tale consultazione avra' luogo nel corso di una riunione convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19. (Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa) 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi, ivi compresa l'unanimita' degli Stati contraenti. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che acquistera' efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.
Convenzione-art. 20
ARTICOLO 20. (Portata territoriale della Convenzione) 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per il quale sia abilitato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Convenzione-art. 21
ARTICOLO 21. (Riserve alla Convenzione) Non sara' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 22
ARTICOLO 22. (Denuncia della Convenzione) 1. Ogni Stato contraente potra', per cio' che lo riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' efficacia il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione continuera' ad applicarsi alle domande di notifica ricevute prima dello spirare di tale termine.
Convenzione-art. 23
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