LEGGE 21 marzo 1983, n. 150

Type Legge
Publication 1983-03-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di modifica dell'allegato allo statuto della Scuola europea del 12 aprile 1957 (legge 3 gennaio 1960, n. 102) relativo al regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 19 giugno 1978.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.

PERTINI FANFANI - COLOMBO - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accordo-art. 1

ACCORDO che modifica l'allegato allo Statuto della Scuola europea relativo al Regolamento della licenza liceale europea GLI STATI FIRMATARI dello Statuto della Scuola europea approvato il 12 aprile 1957 a Lussemburgo. Debitamente rappresentati da: il Sig. Joseph Michel Ministro della Pubblica Istruzione del Regno del Belgio il Sig. Vagn Ditlev Larsen Incaricato d'affari a.i. del Regno di Danimarca e Lussemburgo il Sig. Heinz-Werner Mayer-Lohse Ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca a Lussemburgo il Sig. Camille d'Ornano Ambasciatore della Repubblica Francese a Lussemburgo il Sig. Valentin Iremonger Ambasciatore d'Irlanda a Lussemburgo il Sig. Pietro Calamia Ministro plenipotenziario Rappresentante permanente aggiunto della Repubblica italiana presso le Comunita' Europee il Sig. Gaston Thorn Capo del Governo, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero del Granducato del Lussemburgo il Sig. Robert Krieps Ministro della Pubblica Istruzione del Granducato del Lussemburgo il Sig. William Victor Cohen Ambasciatore del Regno dei Paesi Stuart Bassi a Lussemburgo il Sig. Patrick R. H. Wright CMG Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Lussemburgo. NELL'INTENTO di modificare il Regolamento della licenza liceale europea adottato a Lussemburgo il 15 luglio 1957 e allegato allo Statuto della Scuola europea, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1. Il Regolamento della licenza liceale europea, adottato il 15 luglio 1957 a Lussemburgo e allegato allo Statuto della Scuola europea, e' modificato secondo le disposizioni dell'allegato del presente Accordo.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. Il presente Accordo dovra' essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. Il Governo lussemburghese notifichera' alle parti contraenti dello Statuto della Scuola europea ogni firma e ogni deposito di strumento di ratifica nonche' la data dell'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, che fanno parimenti fede, sara' depositato negli archivi del Governo lussemburghese, che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo, addi' 19 giugno 1978. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie: (s.) JOSEPH MICHEL Pa Kongeriget Danmarks vegne: (s.) VAGN DITLEV LARSEN Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland: (s.) HEINZ-WERNER MEYER-LOHSE Pour le Gouvernement de la Republique francaise: (s.) CAMILLE D'ORNANO For the Government of Ireland: (s.) VALENTIN IREMONGER Per il Governo della Repubblica italiana: (s.) PIETRO CALAMIA Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg: (s.) GASTON THORN (s.) ROBERT KRIEPS Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden; (s.) WILLIAM VICTOR COHEN STUART For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: (s.) PATRICK R H WRIGHT CMG

Allegato- art. I

ALLEGATO. Ai sensi dell'articolo I dell'Accordo, gli articoli del Regolamento della licenza liceale europea sono modificati nel modo seguente: Articolo I. Il secondo comma dell'articolo 3 e cosi' modificato: "La Commissione esaminatrice potra' decidere di organizzare una sessione straordinaria secondo le modalita' stabilite dal Consiglio superiore, nel caso in cui uno o piu' alunni non abbiano potuto presentarsi alla sessione ordinaria per ragioni di forza maggiore".

Allegato- art. II

Articolo II. I paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 sono cosi' modificati: "1) Le prove della licenza liceale europea si svolgono sulle materie insegnate nel settimo anno di studi, secondo il programma dello stesso anno; 2) Per valutare i risultati dei candidati, la Commissione esaminatrice prende in considerazione gli elementi seguenti: - il voto preliminare; - le prove finali; 3) Le prove finali sono in parte scritte e in parte orali. I voti sono espressi con cifre da 1 a 10; 10 rappresenta il voto piu' elevato. Per ciascuna prova viene assegnato un coefficiente".

Allegato- art. III

Articolo III. L'articolo 6 e' cosi' modificato: "Le prove scritte comprendono: 1) Per tutte le sezioni, col coefficiente 2,5: - un componimento letterario nella lingua materna dell'allievo su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti; 2) inoltre: a) per la sezione latino-greco: - col coefficiente 3: una versione latina; - col coefficiente 2: una versione greca; - col coefficiente 1,5: a scelta, una delle tre prove seguenti: i) un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti, ii) un componimento nella seconda lingua, iii) una prova di matematica; b) per la sezione latino-lingue moderne: - col coefficiente 3: una versione latina; - col coefficiente 2: un componimento nella seconda lingua; - col coefficiente 1,5: a scelta, una delle tre prove seguenti: i) un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti, ii) un componimento in una terza lingua, iii) una prova di matematica; c) per la sezione latino-matematica-scienze: - col coefficiente 3: una prova di matematica; - col coefficiente 2: una prova di fisica; - col coefficiente 1,5: a scelta, una delle tre prove seguenti: i) una versione latina, ii) un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti, iii) un componimento nella seconda lingua; d) per la sezione lingue moderne-matematica-scienze: - col coefficiente 3: una prova di matematica; - col coefficiente 2: una prova di fisica; - col coefficiente 1,5: a scelta, una delle tre prove seguenti: i) un componimento nella seconda lingua, ii) un prova di biologia, iii) un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti; e) per la sezione scienze economiche e sociali: - col coefficiente 3: una prova di economia; - col coefficiente 2: una prova di statistica; - col coefficiente 1,5: a scelta, una delle tre prove seguenti: i) un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti, ii) un componimento nella seconda lingua, iii) una prova di sociologia".

Allegato- art. IV

Articolo IV. L'articolo 7 e' cosi' modificato: - Le prove orali comprendono: - col coefficiente 1,5: un'interrogazione nella lingua materna; - col coefficiente 1,5: un'interrogazione nella seconda lingua; - col coefficiente 1,5: un'interrogazione di storia, o di geografia. La scelta tra queste due materie e' fatta mediante estrazione a sorte prima dell'inizio delle prove finali; - col coefficiente 1,5: un'interrogazione su una materia di carattere scientifico che non e' stata oggetto delle prove scritte".

Allegato- art. V

Articolo V. L'articolo 8 e' cosi' modificato: "a) Alla Commissione esaminatrice e' sottoposta per ciascun allievo una distinta dei voti da lui riportati per materia nel corso dell'ultimo anno di studi. Anche le copie delle prove trimestrali sono tenute a sua disposizione. b) Il voto preliminare, che risulta da due elementi di pari importanza: 1) i voti di classe; 2) i voti delle prove trimestrali e' ripreso per due quinti nella media finale. 1. Il voto di classe e' fissato per ogni disciplina sulla base: a) dell'attivita' orale e scritta dell'alunno in classe; b) del lavoro e dei progressi dell'alunno. Si terra' conto anche dei compiti fatti a casa. 2. Il voto delle prove trimestrali e' stabilito sulla base di componimenti scritti e di prove parziali, scritte od orali, su argomenti rientranti in uno o due periodi di corso. I componimenti scritti, di numero ridotto, che si svolgono nel secondo trimestre, vengono armonizzati per quanto e' possibile in ogni singola scuola. Per le discipline che non sono oggetto di componimenti tradizionali vengono sostenute prove parziali nel corso dei tre trimestri dell'ultimo anno. Tabella dei componimenti scritti del secondo trimestre: Serie Materie I (LG) Lingua materna, filosofia, prima lingua straniera e matematica. II (LL) Lingua materna, filosofia, seconda lingua straniera e matematica. III (LM) Lingua materna, filosofia, latino, prima lingua straniera. IV (Mod.) Lingua materna, filosofia, prima lingua straniera e chimica. V (Sc. ec.) Lingua materna, filosofia, prima lingua straniera e sociologia".

Allegato- art. VI

Articolo VI. L'articolo 9 e' cosi' modificato: "1) Fanno parte della Commissione esaminatrice: - il Presidente, i vicepresidenti; - esaminatori venuti dagli Stati membri, designati dal Consiglio superiore; - il Direttore della scuola; - i professori dell'ultimo anno che insegnano le discipline previste agli articoli 6 e 7 di cui sopra. 2) Tutti questi costituiscono la Commissione esaminatrice unica per le varie sezioni linguistiche e di studi del ciclo medio. 3) In linea di principio, almeno due membri di ciascuna delle Parti contraenti sono membri della Commissione esaminatrice. 4) I membri della Commissione esaminatrice, che non fanno parte del personale delle Scuole europee, sono scelti in base alle loro competenze particolari in una o piu' delle materie che sono oggetto delle prove scritte ed orali. Essi devono soddisfare le condizioni richieste nel loro paese d'origine per essere nominati membri di Commissioni esaminatrici equivalenti. Devono inoltre conoscere almeno due delle lingue insegnate nelle Scuole europee. 5) La presidenza della Commissione esaminatrice e' assunta da un professore di insegnamento superiore designato dal Consiglio superiore su proposta delle autorita' competenti del paese cui spetta la presidenza di turno. Gli ispettori, che rappresentano i singoli paesi nel Consiglio d'ispezione del ciclo medio, assistono il Presidente in qualita' di vicepresidenti. In caso di impedimento del Presidente, uno dei vicepresidenti assicura la presidenza".

Allegato- art. VII

ARTICOLO VII. L'articolo 10 e' cosi' modificato: "Ciascuna delle prove scritte e' sottoposta a due correttori. Le copie, anonime, sono corrette dal professore della classe e da un correttore esterno. All'armonizzazione dei voti provvede il Presidente della Commissione esaminatrice o i vicepresidenti. Le prove orali dei candidati si svolgono dinanzi a due esaminatori: un esaminatore esterno e il professore del candidato. Dopo la scelta dell'argomento deve essere lasciato al candidato un adeguato lasso di tempo per prepararsi".

Allegato- art. VIII

ARTICOLO VIII. L'articolo 17 e' cosi' modificato: "Ciascun membro della Commissione esaminatrice, incaricato di correggere le prove scritte o di interrogare alle prove orali, da' un voto ad ogni prova. Dopo la deliberazione, si ottiene il voto finale per le singole prove procedendo alla media aritmetica dei voti dati. I voti cosi' assegnati sono trasmessi al Presidente della Commissione esaminatrice".

Allegato- art. IX

ARTICOLO IX. L'articolo 18 e' cosi' modificato: "1) Terminate le prove scritte e orali, il Presidente riunisce la Commissione esaminatrice per deliberare sull'insieme dei risultati. 2) I voti ottenuti da ciascun allievo nelle differenti parti dell'esame sono collezionati tenendo conto dei coefficienti dati ad ognuna delle materie. 3) Le differenti parti dell'esame sono valutate nel risultato finale secondo i seguenti criteri: a) un massimo di 100 punti per il voto preliminare di cui all'articolo 8; b) un massimo di 90 punti per l'insieme delle prove scritte di cui all'articolo 6; c) un massimo di 60 punti per l'insieme delle prove orali di cui all'articolo 7. L'allievo che non abbia ottenuto il minimo stabilito per la lingua materna potra' essere respinto sono previa deliberazione della Commissione esaminatrice. Questa, sentito il parere del professore che ha insegnato la materia, potra' eventualmente decidere di sottoporre immediatamente il candidato a una nuova prova dinanzi ad una sottocommissione speciale, presieduta dal Presidente della Commissione esaminatrice o dal suo rappresentante".

Allegato- art. X

ARTICOLO X Vengono inseriti due nuovi articoli 19 e 20: "ARTICOLO 19. - La Commissione esaminatrice delibera assumendo come elementi di valutazione il voto preliminare e i risultati delle prove scritte e orali. I candidati che hanno ottenuto la media richiesta all'articolo 5-4° sono dichiarati promossi. I candidati il cui punteggio raggiunge almeno i nove decimi del totale previsto sono oggetto di una deliberazione particolare, nel corso della quale la Commissione esaminatrice prende visione della pagella, tenendo conto in particolare dei voti degli ultimi due anni scolastici. Dopo aver deliberato si ogni singolo caso, emette la decisione definitiva. Le decisioni della Commissione esaminatrice sono sovrane. E' ricevibile solo il ricorso basato su un vizio di forma. ARTICOLO 20. - Se i pareri riguardanti un candidato sono discordi, si procede ad una votazione. A tali votazione partecipano, oltre al Presidente e ai vicepresidenti, gli esaminatori esterni, il Direttore della Scuola, i professori (1) del candidato che insegnano nell'ultimo anno le discipline oggetto di una prova scritta e orale. In caso di parita' di voti, e' determinate il voto del Presidente".

Allegato- art. XI

ARTICOLO XI In conformita' a quanto enunciato all'articolo X, gli articoli da 19 a 23 ricevono una nuova numerazione, cioe' da 21 a 25.

Allegato- art. XII

ARTICOLO XII. L'articolo 21 (ex articolo 19) e' cosi' modificato: "Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sara' steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. (1) I professori dell'ultimo anno che insegnano altre discipline possono assistere alle deliberazioni con voto consultivo. Esso e' sottoscritto dal Presidente o dal vicepresidente. Il Presidente della Commissione esaminatrice trasmettera' alle autorita' nazionali, designate a tale scopo, una copia autenticata conforme al verbale".

Allegato- art. XIII

ARTICOLO XIII. L'articolo 24 (ex articolo 22) e' cosi' modificato: "a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, 2 a) e b) dello Statuto della Scuola, la licenza liceale europea garantisce, secondo la sezione di studi, l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali, che le autorita' competenti delle Parti contraenti comunicheranno al Consiglio superiore. b) In caso di modifiche apportate alle denominazioni del diploma, dei certificati e delle menzioni in vigore nei vari paesi, le Parti contraenti s'impegnano, ognuna in quello che la riguarda, ad assicurare l'equivalenza dei diplomi della licenza liceale europea con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali". Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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