LEGGE 29 aprile 1983, n. 167

Type Legge
Publication 1983-04-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Affidamento in prova del condannato militare

Il militare condannato dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza detentiva può essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se è stato collocato in congedo. È fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3. L'affidamento in prova è escluso: per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94; per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace; per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.