LEGGE 4 maggio 1983, n. 169
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonchè dagli enti indicati dall'articolo 2, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da società che richiedano la quotazione in borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge e l'eccedenza conseguita deve essere destinata esclusivamente ad investimenti, da effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in beni strumentali ammortizzabili. L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216. Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci. Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione. In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione.
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