LEGGE 4 maggio 1983, n. 170

Type Legge
Publication 1983-05-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Essenze agrumarie

Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza. L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.

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