LEGGE 4 maggio 1983, n. 170
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Essenze agrumarie
Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza. L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.
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