LEGGE 28 aprile 1983, n. 173

Type Legge
Publication 1983-04-28
Ultimo aggiornamento 2010-10-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera a) del numero 1) sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti messi a concorso, purchè idonei in attitudine militare". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 1983 PERTINI FANFANI - LAGORIO - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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