LEGGE 2 maggio 1983, n. 179
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è aggiunto, in fine, il comma seguente: "Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni". Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1983 PERTINI FANFANI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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