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LEGGE 10 maggio 1983, n. 180

Current text a fecha 1983-05-14

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previsti dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri, dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonchè temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1983 PERTINI FANFANI - FORTUNA Visto, il Guardasigilli: DARIDA