La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, è sostituita da quella annessa alla presente legge. Detta tabella dovrà essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.