LEGGE 10 maggio 1983, n. 186

Type Legge
Publication 1983-05-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984: i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1 novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età relativo al proprio grado; i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età per essi stabilito. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 1983.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.