LEGGE 10 maggio 1983, n. 188
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti, del Ministero della difesa, è attribuita una indennità di incentivazione in rapporto al rendimento, misurato sulla base di indicatori di produttività da definire con decreto del ministro della difesa, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale. Tale indennità assorbe le particolari forme di compenso per lavoro straordinario stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
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