LEGGE 10 maggio 1983, n. 189
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fermi restando gli interventi di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983-92, ad un piano decennale di soppressione di passaggi a livello, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonchè di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, per l'importo complessivo presunto di 1.700 miliardi di lire. Il piano sarà realizzato in due fasi, di cui la prima della durata di tre anni e la seconda di sette.
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