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LEGGE 10 maggio 1983, n. 191

Current text a fecha 1983-06-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il termine stabilito nell'articolo 1 della legge 1 ottobre 1969, n. 739, è prorogato al

1995.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. PERTINI FANFANI - NICOLAZZI Visto, il Guardasigilli: DARIDA --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 27/5/1983, n. 144 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.