LEGGE 10 maggio 1983, n. 194

Type Legge
Publication 1983-05-10
Ultimo aggiornamento 1983-06-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Alla legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente "Istituzione di nuove università", vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: all'articolo 43, ultimo comma, le parole: "a norma dell'articolo 54, n. 6)" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 54, n. 5)"; all'articolo 44, secondo comma, le parole: "in base ai parametri della popolazione del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "in base ai parametri della popolazione e del territorio"; dopo l'articolo 52, è inserito il seguente: "Art. 52-bis - (Inquadramento del personale dirigente). - Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento. Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonchè ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti."; all'articolo 53, nei commi primo e secondo, le parole: "30, secondo comma; 38, ultimo comma" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "32, secondo comma; 40, ultimo comma". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1983 PERTINI FANFANI - FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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