DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. 200

Type DPR
Publication 1983-01-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 154, relativo alle modalita' dell'esame di laurea in farmacia, e' soppresso ed e' sostituito dal seguente nuovo articolo: Art. 154. - L'esame di laurea in farmacia consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta di natura possibilmente sperimentale svolta su argomento concernente una delle materie del corso nelle quali lo studente ha dato saggio negli esami di profitto.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1983

Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 28

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