DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1983, n. 219

Type DPR
Publication 1983-03-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' modificato come segue: "La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca".

Art. 2

L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art. 35 - (Requisiti e condizioni per l'iscrizione). - Non puo' ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima: 1) chi non e' iscritto nelle matricole della gente di mare; 2) chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 3) chi e' stato condannato per uno o piu' reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno; 4) chi e' stato condannato per piu' di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto; 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attivita' esclusiva o prevalente. Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione. Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, e' necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria. La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) puo' essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il capo del compartimento puo' in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attivita' professionale".

Art. 3

Dopo l'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' inserito il seguente: "Art. 45-bis - (Ricorso al Ministro della marina mercantile). - Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo e' ammesso ricorso al Ministro della marina mercantile".

Art. 4

L'art. 65 (rappresentanza dell'impresa di pesca) del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' abrogato. Sono soppressi: a) il n. 7) dell'art. 66; b) il n. 2) dell'art. 67; c) la frase "il nominativo del rappresentante indicato nell'art. 65", di cui al primo comma dell'art. 68; d) la frase "nominativo del rappresentante" di cui al n. 1) dell'art. 74; e) la frase "con l'annotazione del nominativo del rappresentante nella ipotesi prevista dall'art. 65" di cui al n. 1) dell'art. 75.

Art. 5

L'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art. 128 - (Esercizio della pesca subacquea professionale). - La pesca subacquea professionale e' consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e puo' esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea".

Art. 6

Dopo l'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' inserito il seguente articolo: "Art. 128-bis - (Esercizio della pesca subacquea sportiva). - La pesca subacquea sportiva e' consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non puo' raccogliere coralli o molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea".

Art. 7

L'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art. 129 - (Limitazioni). L'esercizio della pesca subacquea e' vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; d) in zone di mare di regolare transito di navi per: l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo; e) dal tramonto al sorgere del sole".

Art. 8

L'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art. 130 - (Segnalazione). Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo e' accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione".

Art. 9

L'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente : "Art. 134 - (Pesca del pesce spada). Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre".

Art. 10

L'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art. 138 - (Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva). - Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono: a) coppo o bilancia; b) giacchio o rezzaglio o sparviero; c) lenze fisse quali canne a non piu' di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piu' di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni; e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; f) parangali fissi o derivanti; nasse".

Art. 11

L'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art. 139 - (Norma di comportamento). - E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unita' in attivita' di pesca professionale".

Art. 12

L'art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art. 140 - (Limitazioni d'uso degli attrezzi). - L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva e' soggetto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;. b) non puo' essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri; c) non possono essere usate piu' di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piu' di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f) e' vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina e' consentito l'uso di una lampada".

Art. 13

L'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e' abrogato.

Art. 14

L'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art: 142 - (Limitazione di cattura). - Il pescatore sportivo non puo' catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantita' superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non puo' essere catturato giornalmente piu' di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga".

Art. 15

L'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art. 143 - (Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva). Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unita' da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 16

L'ultimo comma dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive".

Art. 17

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI FANFANI - Di GIESI DARIDA - GORIA FALCUCCI - MANNINO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1983

Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 8

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