DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. 238
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti: biochimica sistematica umana; tossicologia industriale; oncologia clinica; farmacologia molecolare; farmacologia cellulare; chirurgia della mano; allergologia respiratoria; fisiopatologia del ricambio; diabetologia; immunoematologia; fisiopatologia endocrina; psicopatologia; genetica umana; immunochimica; terapia pediatrica sistematica; fisiopatologia respiratoria; fisiopatologia della riproduzione umana; malattie infettive dell'infanzia; fisiopatologia chirurgica; malattie metaboliche del bambino; ematologia pediatrica; angiologia.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1983
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 64