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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. 238

Current text a fecha 1983-05-31

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti: biochimica sistematica umana; tossicologia industriale; oncologia clinica; farmacologia molecolare; farmacologia cellulare; chirurgia della mano; allergologia respiratoria; fisiopatologia del ricambio; diabetologia; immunoematologia; fisiopatologia endocrina; psicopatologia; genetica umana; immunochimica; terapia pediatrica sistematica; fisiopatologia respiratoria; fisiopatologia della riproduzione umana; malattie infettive dell'infanzia; fisiopatologia chirurgica; malattie metaboliche del bambino; ematologia pediatrica; angiologia.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1983

Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 64