DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. 267
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario razionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 30, concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono soppressi tutti gli asterischi apposti sia agli insegnamenti fondamentali sia agli insegnamenti complementari. Nel medesimo articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi: la frase: "altri insegnamenti complementari nel piano della facolta' sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia"; il comma: "Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia".
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1983
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 290