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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 277

Current text a fecha 1983-06-09

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dello ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'ente e alle risultanze di gestione;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che in relazione al fabbisogno dell'ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva e del massimale annuo di contribuzione di cui al primo comma del predetto art. 6;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono cosi' variati: a) aliquota contributiva: 5% a carico del proponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio; b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attivita' per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.

PERTINI SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1983

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 197