DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1983, n. 296
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunita' europee;
Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunita' europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote:
n. 79/532/CEE del 17 maggio 1979 concernente l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
n. 79/533/CEE del 17 maggio 1979 concernente il dispositivo di rimorchio e la retromarcia;
n. 79/622/CEE del 25 giugno 1979 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche);
Attesa la necessita' di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari;
Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76;
Attesa altresi' l'opportunita', su conforme parere espresso dal comitato interministeriale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212, di modificare l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda: a) l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; b) il dispositivo di rimorchio e la retromarcia; c) i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche); si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 3. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche: - altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm., - carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm., - possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione, - massa uguale o superiore a 800 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
Art. 2
Ai Fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facolta', ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 3.
Art. 3
A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti: Allegato 1 - Prescrizioni concernenti l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. Allegato 2 - Prescrizioni concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia. Allegato 3 - Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche).
Art. 4
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente art. 5, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facolta', ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da IV a IX.
PERTINI FANFANI - CASALINUOVO - PANDOLFI MANNINO - SCOTTI Visto il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1983
Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 7
Allegato 1
ALLEGATO 1 OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 1. Proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonche' lampade ad incandescenza per tali proiettori Il marchio di omologazione CEE e' quello previsto nel decreto ministeriale 24 gennaio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, contenente norme relative alla omologazione CEE dei tipi di proiettore dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonche' di quelle relative alle lampade ad incandescenza destinate a tali proiettori. Le disposizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977 si applicano anche all'omologazione di proiettori speciali per trattori agricoli o forestali destinati ad ottenere un fascio luminoso abbagliante ed un fascio luminoso anabbagliante del diametro D inferiore a 160 mm, con le modifiche seguenti: a) i minimi fissati per l'illuminazione dal punto 6.3 dell'allegato I sono ridotti nel rapporto Parte di provvedimento in formato grafico purche' non si scenda al di sotto dei seguenti minimi assoluti: - 3 lux nel punto 75 R o nel punto 75 L; - 5 lux nel punto 50 R o nel punto 50 L; - 1,5 lux nella zona IV. Nota: Se la superficie apparente del proiettore non e' circolare, il diametro da prendere in considerazione e' il diametro del circolo avente la stessa area della superficie utile apparente del riflettore; b) invece del simbolo CR previsto nel punto 4.3.5. dell'allegato VI al decreto ministeriale 24 gennaio 1977 viene apposto il simbolo M in un triangolo con il vertice verso il basso; c) nella scheda di omologazione, la rubrica 1 dell'allegato II al decreto ministeriale 24 gennaio 1977 e' intitolata: "Proiettori per trattori agricoli o forestali a ruote". 2. Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto Il marchio di omologazione CEE e' quello previsto nel decreto ministeriale 24 gennaio 1977 concernente norme relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 3. Indicatori luminosi di direzione Il marchio di omologazione CEE e' quello previsto nel decreto ministeriale 24 gennaio 1977 concernente norme relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 4. Catadiottri Il marchio di omologazione CEE e' quello previsto nel decreto ministeriale 24 gennaio 1977 concernente norme relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 5. Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore Il marchio di omologazione CEE e' quello previsto nel decreto ministeriale 24 gennaio 1977 concernente norme relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 6. Proiettori fendinebbia anteriori nonche' lampade per tali proiettori Il marchio di omologazione CEE e' quello previsto nel decreto ministeriale 24 gennaio 1977 concernente norme relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonche' alle lampade per tali proiettori. 7. Proiettori fendinebbia posteriori Il marchio di omologazione CEE e' quello previsto nel decreto ministeriale 26 agosto 1977 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977 concernente norme relative alla omologazione CEE dei tipi di proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 8. Proiettori retromarcia Il marchio di omologazione CEE e' quello previsto nel decreto ministeriale 26 agosto 1977 concernente norme relative ai proiettori retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 9. Luci di stazionamento Il marchio di omologazione CEE e' quello previsto nel decreto ministeriale 26 agosto 1977 concernente norme relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore.
Allegato 2
ALLEGATO 2 DISPOSITIVO DI RIMORCHIO E RETROMARCIA Capo I DISPOSITIVO DI RIMORCHIO 1. Numero Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra od un cavo per rimorchio. 2. Disposizione Il dispositivo di cui sopra deve essere montato nella parte anteriore del trattore e deve essere munito di un perno di aggancio. 3. Forma Il dispositivo di cui sopra deve essere a campana. Le dimensioni indicate sono tassative. Parte di provvedimento in formato grafico Il perno di aggancio deve avere un diametro di 30 + 1,5 mm e deve essere provvisto di un dispositivo che non gli consenta di uscire durante l'utilizzazione dal suo alloggiamento. Il dispositivo di sicurezza non deve essere distaccabile. Lo scarto di cui sopra non deve essere interpretato come una tolleranza di fabbricazione, bensi' come una differenza consentita nelle dimensioni nominali di perni di modello diverso. Capo II RETROMARCIA Ogni trattore deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia azionabile dal posto di guida.
Allegato 3
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