LEGGE 2 maggio 1983, n. 305

Type Legge
Publication 1983-05-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972 come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX della convenzione stessa.

Art. 3

Dopo l'articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di norme per la tutela delle acque dell'inquinamento e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: "Art. 24 bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione".

PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - DI GIESI CASALINUOVO ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RESULTANT DE L'IMMERSION DE DECHETS Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convezione. CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE MATERIE LE PARTI contraenti alla presente Convenzione, RICONOSCENDO che l'ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l'umanita' e che tutta l'umanita' intera ha interesse a controllare affinche' l'ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse; RICONOSCENDO che la capacita' del mare di trasformare e di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilita' di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate; RICONOSCENDO che gli Stati hanno, in virtu' della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attivita', esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o delle zone situate al di la' dei limiti della loro giurisdizione nazionale; FACENDO RIFERIMENTO alla Risoluzione 2749 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di la' dei limiti delle giurisdizioni nazionali; CONSTATANDO che l'inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l'evacuazione attraverso l'atmosfera, dei corsi d'acqua, degli estuari, degli emissari e delle canalizzazioni, e che e' importante che gli Stati utilizzino i migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantita' dei residui nocivi da eliminare; CONVINTE che una azione internazionale di controllo dell'inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico puo' e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di inquinamento marino appena sara' possibile; e DESIDEROSE di migliorare la protezione dell'ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere degli accordi adeguati per completare la presente Convenzione; HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo I. Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento marine causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marina, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.

Convenzione-art. II

Articolo II. Le Parti contraenti adotteranno, in conformita' ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilita' scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.

Convenzione-art. III

Articolo III. Ai fini della presente Convenzione: 1. a) per "scarico" si intende: i) qualunque scarico deliberato nel mare di rifiuti e di altri materiali effettuato da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare; ii) qualunque affondamento in mare di navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare. b) Il termine "scarico" non prevede: i) lo scarico in mare di rifiuti o altri materiali dovuti o provenienti dall'uso normale di navi, aeronavi, piattaforme e altre opere che si trovino in mare nonche' il loro equipaggiamento, fatta eccezione per i rifiuti o altri materiali trasportati da o trasbordati su navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare e che vengono utilizzati per lo scarico di questi materiali o provenienti dal trattamento di detriti residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeronavi, piattaforme o opere. ii) lo scarico di materiali per scopi diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che un tale scarico non sia incompatibile con il fine della presente Convenzione. c) Lo scarico di rifiuti o di altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dall'utilizzazione e dal trattamento in mare delle risorse minerali provenienti dal fondo marino non rientra nelle disposizioni della presente Convenzione. 2. Per "navi e aeronavi - si intendono dei veicoli che circolano sull'acqua, nell'acqua o nell'aria, di qualunque tipo. Questo termine include i veicoli su cuscino d'aria e i dispositivi galleggianti, ad autopropulsione oppure no. 3. Per "mare" si intendono tutte le acque marine ad eccezione delle acque interne degli Stati. 4. Per "rifiuti e altri materiali" si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura. 5. Per "autorizzazione specifica" si intende l'autorizzazione concessa per ogni singolo caso su preventiva richiesta presentata secondo le disposizioni previste agli Allegati II e III. 6. Per "autorizzazione generale" si intende l'autorizzazione preventivamente concessa secondo le disposizioni previste all'Allegato III. 7. Per "Organizzazione" si intende l'organismo designato dalle Parti contraenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo XIV, paragrafo 2.

Convenzione-art. IV

Articolo IV. 1. In conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vietera' lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni: a) lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell'Allegato I e' vietato; b) lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell'Allegato II e' subordinate al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica; c) lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale e' subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale. 2. Nessuna autorizzazione verra' rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell'Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato. 3. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potra' essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell'Allegato I. La detta Parte notifichera' alla Organizzazione tali misure di divieto.

Convenzione-art. V

Articolo V. 1. Le disposizioni dell'articolo IV non vengono applicate qualora si renda necessario assicurare la tutela della vita umana o la sicurezza delle navi, aeronavi, piattaforme o altre opere in mare in casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o a qualunque altra causa e che mettono in pericolo delle vite umane o che costituiscono una diretta minaccia per una nave, un'aeronave, una piattaforma o altre opere in mare, con riserva che lo scarico risulti essere come il solo mezzo per far fronte alla minaccia e che comporti, con ogni probabilita', dei danni meno gravi di quelli che si verificherebbero senza il ricorso a detto scarico. Lo scarico verra' effettuato in modo da ridurre al minimo i rischi di danni alla vita umana nonche' alla fauna e alla flora marina verra' notificato al piu' presto all'Organizzazione. 2. Una Parte contraente puo' rilasciare una autorizzazione specifica in deroga all'articolo IV, paragrafo 1, lettera a), in casi di urgenza che presentano dei rischi inaccettabili per la salute dell'uomo e per i quali nessuna altra soluzione e' possibile. Preventivamente, la Parte consultera' qualunque altro o tutti gli altri Paesi che ne potrebbero essere danneggiati nonche' l'Organizzazione che, dopo aver consultato le altre Parti e gli organismi internazionali interessati, raccomandera' nel piu' breve tempo possibile alla Parte le procedure le piu' adeguate da adottare, in conformita' alle disposizioni previste all'articolo XIV. La Parte seguira' queste raccomandazioni nella misura del possibile a seconda del tempo di cui essa dispone per prendere le misure necessarie e tenendo conto dell'obbligo generale di evitare di causare dei danni all'ambiente marino; essa comunichera' all'Organizzazione le misure da essa adottate. Le Parti si impegnano ad accordarsi mutua assistenza in tali circostanze. 3. Una Parte contraente puo' rinunciare ai suoi diritti ai sensi del paragrafo 2 al momento della ratifica o dell'adesione alla presente convenzione o successivamente.

Convenzione-art. VI

Articolo VI. 1. Ciascuna Parte contraente designa una o piu' autorita' competenti per: a) rilasciare le autorizzazioni specifiche che verranno preventivamente richieste per lo scarico dei materiali elencati nell'Allegato II nelle circostanze specificate nell'articolo V, paragrafo 2; b) rilasciare le autorizzazioni generali che saranno preventivamente richieste per lo scarico di qualunque altro materiale; c) registrare la natura e la quantita' di tutti i materiali il cui scarico viene autorizzato, nonche' il luogo e il metodo di scarico; d) controllare, individualmente o in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini della presente Convenzione. 2. La o le autorita' competenti di una Parte contraente rilasceranno le preventive autorizzazioni generali o specifiche in conformita' alle disposizioni del precedente paragrafo i per i materiali destinati allo scarico: a) caricati sul suo territorio; b) caricati da una nave o una aeronave registrata sul suo territorio o battente la sua bandiera, qualora questo carico avvenga sul territorio di uno Stato non Parte alla presente Convenzione. 3. Nel rilasciare le autorizzazioni previste al precedente paragrafo 1, lettere a) e b), la o le autorita' competenti si conformeranno alle disposizioni dell'Allegato III, nonche' ai criteri, alle misure e condizioni ulteriori che ritengono pertinenti. 4. Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretariato istituito con un accordo regionale, all'Organizzazione e se del caso, agli altri Paesi, le informazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 1, nonche' i criteri, le misure e le condizioni da essa adottate in conformita' al precedente paragrafo 3. La procedura da seguire e la natura di tali notifiche verranno stabilite mediante consultazioni tra le Parti.

Convenzione-art. VII

Articolo VII. 1. Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste dall'applicazione della presente Convenzione a tutte: a) le navi e aeronavi immatricolate sul suo territorio o battenti la sua bandiera; b) le navi e aeronavi che caricano sul suo territorio o nelle sue acque territoriali dei materiali che devono essere scaricati; c) le navi, aeronavi e piattaforme fisse o mobili che sono sotto la sua giurisdizione e che effettuano presumibilmente delle operazioni di scarico. 2. Ciascuna Parte adotta sul suo territorio le misure adeguate per prevenire e reprimere gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione. 3. Le Parti convengono di cooperare per l'elaborazione di procedure in vista dell'effettiva applicazione della presente Convenzione, sopratutto in alto mare, nonche' di procedure per segnalare navi e aeronavi avvistate mentre effettuano operazioni di scarico contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione. 4. La presente Convenzione non si applica alle navi ed aeronavi che godono dell'immunita' di Stato loro conferita dal diritto internazionale. Tuttavia ciascuna Parte contraente controlla, adottando misure adeguate, affinche' tali navi ed aeronavi di cui essa e' proprietaria o utilizzatrice agiscano in conformita' ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione e ne informino quindi l'Organizzazione. 5. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuna Parte di adottare altre misure, conformemente ai principi del diritto internazionale, al fine di prevenire lo scarico in mare.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII. Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti contraenti che hanno interessi comuni a proteggere l'ambiente marino di una determinata zona geografica cercheranno, tenendo conio delle caratteristiche regionali, di concludere degli accordi regionali compatibili con la presente Convenzione in vista di prevenire l'inquinamento ed in particolare quello causato da scarico. Le Parti alla presente Convenzione cercheranno di agire in conformita' agli obiettivi e alle disposizioni di detti accordi regionali che verranno loro comunicati dall'Organizzazione. Le Parti contraenti cercheranno di collaborare con le Parti agli accordi regionali al fine di armonizzare delle procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni. Verra' riservata una particolare attenzione alla cooperazione nel settore del controllo e della ricerca scientifica.

Convenzione-art. IX

Articolo IX. Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno all'Organizzazione e agli altri organismi internazionali, l'assistenza alle Parti che la richiedano in materia di: a) formazione del personale scientifico e tecnico; b) fornitura di attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo; c) distruzione e trattamento dei rifiuti e tutte le altre misure di prevenzione o di diminuzione dell'inquinamento dovuto a scarico, soprattutto nei confronti dei paesi interessati, agendo cosi' in conformita' ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.

Convenzione-art. X

Articolo X. In conformita' con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilita' degli Stati in materia di danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell'ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilita' e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.

Convenzione-art. XI

Articolo XI. Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno le procedure di soluzione delle controversie riguardanti la interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione-art. XII

Articolo XII. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istituzioni specializzate competenti e di altri organismi internazionali, delle misure di protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento dovuto a: a) gli idrocarburi, ivi compresi i prodotti petroliferi, e i loro residui; b) gli altri materiali nocivi o dannosi trasportati da navi per scopi diversi dallo scarico; c) i rifiuti dovuti all'utilizzazione delle navi, aeronavi, piattaforme e altre opere collocate in mare; d) gli agenti radioattivi di qualunque origine, ivi compresi quelli delle navi; e) gli agenti destinati alla guerra biologica e chimica; f) i rifiuti o altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'utilizzazione, dallo sfruttamento e dal trattamento in mare di risorse minerali provenienti dal fondale marino. Le Parti cercheranno anche di promuovere, in seno alla organizzazione internazionale adeguata, la codificazione dei segnali che saranno adottati dalle navi utilizzate per lo scarico.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtu' della risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare nonche' la natura e il limite della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la sua bandiera. Le Parti contraenti hanno deciso di consultarsi in occasione di una riunione che verra' convocata dalla Organizzazione dopo la Conferenza sul diritto del mare e in ogni caso non oltre il 1976 al fine di definire la natura e il limite dei diritti e degli obblighi di uno Stato costiero per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in una zona adiacente alle sue coste.

Convenzione-art. XIV

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