LEGGE 2 maggio 1983, n. 306
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944.
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