LEGGE 2 maggio 1983, n. 307
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 66 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 60 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - BODRATO - FORTE - GORIA - PANDOLFI - CAPRIA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accord
ACCORD INTERNATIONAL DE 1980 SUL LE CACAO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1980 SUL CACAO Articolo 1 Obiettivi Gli obiettivi dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 (appresso denominato "il presente accordo"), tenuto conto delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo in merito al programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti: a) attenuare le gravi difficolta' economiche che persisterebbero qualora l'adeguamento della produzione al consumo di cacao non potesse attuarsi con la rapidita' richiesta dalle circostanze attraverso il normale gioco delle forze del mercato; b) impedire eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao, che ledono gli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori: c) aiutare, con opportune disposizioni, a mantenere e ad aumentare i proventi delle esportazioni di cacao dei paesi produttori e cosi' ad incoraggiare un dinamico incremento della produzione, nonche' a fornire a questi paesi risorse per un'espansione economica ed fino sviluppo sociale accelerati, tenendo conto degli interessi dei consumatori nei paesi membri importatori e, in particolare, della necessita' di accrescere il consumo; d) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori; e) facilitare l'incremento del consumo e, all'occorrente e per quanto possibile, l'adeguamento della produzione, in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Definizioni Agli effetti del presente accordo: a) per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao; b) per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonche' ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio puo' all'occorrenza designare; c) per cacao fine ("fine" o "flavour") s'intende il cacao prodotto nei paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati; d) per tonnellata s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre adp, e per libbra la libbra adp, pari a 453,597 grammi; e) per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 ottobre e il 30 settembre; f) per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, e per importazioni di cacao tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda piu' di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro; g) per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5; h) per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6; i) per parte contraente s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato (a) dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo; j) per membro s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra; k) per paese esportatore oppure membro esportatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, puo', se lo desidera, essere membro esportatore; l) per paese importatore oppure membro importatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni; m) per paese produttore oppure membro produttore s'intende rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantita' commercialmente rilevante; n) per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente; o) per votazione speciale s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purche' il numero dei suffragi rappresenti almeno la meta' dei membri presenti e votanti; p) per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Membri dell'Organizzazione 1. Ciascuna parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione. 2. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a "governi" vale anche per la C Comunita' economica europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma o di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, per il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. 3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l'applicazione. 2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite i seguenti organi: a) il Consiglio internazionale del cacao ed il comitato esecutivo; b) il direttore esecutivo ed il personale. 3. La sede dell'Organizzazione e' a Londra, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao 1. L'autorita' dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Ogni membro puo' inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o piu' consiglieri.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Poteri e attribuzioni dal Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo. 2. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili cono le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi. 3. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Presidente e vicepresidenti del Consiglio 1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonche' un primo ed un secondo vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Il presidente ed il primo vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste due categorie si alternano. 3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e dei due vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o piu' di essi, il Consiglio puo' eleggere, fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. 4. ne' il presidente, ne' alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Sessioni del Consiglio 1. Di regola il Consiglio si riunisca in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao. 2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta: a) da cinque membri, oppure b) da un membro o da piu' membri che detengono almeno 200 voti, oppure c) dal comitato esecutivo, oppure d) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 27, 31, 36 e 37. 3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni del presente accordo prevedano un altro termine. 4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Ripartizione dei voti 1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioe' di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti. 2. Per ogni anno cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri esportatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi fra i membri esportatori elencati nell'allegato A secondo la percentuale che la media delle esportazioni annue di ciascun membro esportatore nei quattro anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri esportatori elencate in detto allegato. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni lorde di cacao in grani alle esportazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. Il Consiglio rivede gli elenchi degli allegati A e B, qualora lo richieda l'evoluzione delle esportazioni di un membro esportatore. 3. Per ogni anno cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro: i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. 4. Nessun membro puo' detenere piu' di 300 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3, vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafi. 5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti in conformita' del presente articolo. 6. I voti non possono essere frazionati.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Procedura di votazione del Consiglio 1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro puo' dividere i suoi voti. Un membro non e' tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui e' autorizzato a disporre in virtu' del paragrafo 2. 2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio ogni membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio: in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4. 3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro. 4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine" oppure "flavour") non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Decisioni del Consiglio 1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale. 2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei membri che si astengono. 3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura: a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori oppure di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita; b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita; c) se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa e' considerata approvata; d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa e' considerata respinta. 4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Cooperazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate. 2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attivita' e sui suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatore. 2. Il Consiglio puo' anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'articolo 13.
Accordo-art. 15
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