DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. 311
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 549;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 3 aprile 1979, n. 122;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che la legge n. 122 del 3 aprile 1979, nell'istituire l'Universita' della Tuscia, ha previsto, fra l'altro, i corsi di laurea in "lingue e letterature straniere moderne" ed in "conservazione dei beni culturali" (con tre indirizzi), senza indicare la facolta' in cui i due corsi di laurea predetti avrebbero dovuto essere compresi, contrariamente a quanto previsto per il corso di laurea in scienze agrarie;
Considerato che e' stata proposta dall'Universita' della Tuscia l'attivazione del solo corso di laurea in "lingue e letterature straniere moderne";
Visto l'art. 7 della legge 14 agosto 1982, n. 590, il quale prevede che l'Universita' statale degli studi "G. D'Annunzio" comprenda anche la facolta' di "lingue e letterature straniere moderne";
Considerato, quindi, che la recente legislazione prevede la possibilita' di istituire facolta' di lingue e letterature straniere moderne;
Rilevata, sulla base dei precedenti sopra ricordati, l'opportunita' di istituire anche presso l'Universita' della Tuscia la facolta' di lingue e letterature straniere moderne;
Considerato, inoltre, che le autorita' accademiche dell'Universita' della Tuscia hanno previsto l'inclusione in statuto dei dipartimenti, sulla cui base sara' attivato il corso di laurea suddetto;
Considerato che i dipartimenti rientrano nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che essi, ai sensi dell'art. 83 di detto decreto del Presidente della Repubblica, vanno costituiti con decreto rettorale;
Considerato che anche all'obbligo di cui all'art. 82, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 va provveduto con decreto rettorale;
Considerato che, per i motivi di cui sopra, i dipartimenti non debbono essere inseriti negli statuti delle Universita';
Constatata, per tutti i motivi suddetti, la necessita' di derogare al parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' della Tuscia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli 1, 2 e 7 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 1. - L'Universita' degli studi della Tuscia comprende la facolta' di agraria con i due corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali e la facolta' di lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne. Art. 2. - I corsi di laurea di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 122, saranno istituiti nell'ambito delle rispettive facolta' secondo le modalita' previste dall'ordinamento generale universitario. Art. 7. - L'Universita' e' dotata dei seguenti servizi comuni: 1) centro di microscopia elettronica; 2) laboratorio linguistico audiovisivo; 3) laboratorio fotogrammetrico. Il laboratorio di cui al punto 2) sara' ubicato nella sede della facolta' di lingue e letterature straniere moderne e la sua direzione sara' affidata ad un professore designato dalla predetta facolta'. L'Universita' e' dotata, altresi', dei seguenti laboratori e centri di ricerca della facolta' di agraria di cui all'art. 10 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766: 1) azienda agraria sperimentale; 2) azienda forestale sperimentale. Dopo l'art. 27 del capitolo II, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti il nuovo capitolo III e i nuovi articoli: Parte III ORDINAMENTO DIDATTICO Facolta' di lingue e letterature straniere moderne Art. 28. - La facolta' di lingue e letterature straniere moderne conferisce la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). Art. 29. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e' di quattro anni. Titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Insegnamenti fondamentali: - letteratura italiana; letteratura latina; glottologia; una lingua e letteratura straniera moderna; una seconda lingua e letteratura straniera moderna; filologia romanza (o germanica, o slava o ugrofinnica); storia medioevale; storia moderna; storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); geografia. Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6): lingua e letteratura francese; lingua e letteratura spagnola; lingua e letteratura portoghese; lingua e letteratura romena; lingua e letteratura inglese; lingua e letteratura tedesca; lingua e letteratura olandese e fiamminga; lingue e letterature scandinave; lingua e letteratura russa; lingua e letteratura polacca; lingua e letteratura cecoslovacca; lingua e letteratura serbo-croata; lingua e letteratura slovena; lingua e letteratura bulgara; lingua e letteratura ungherese; lingua e letteratura neo-greca; lingua e letteratura albanese; filologia romanza; filologia germanica; filologia slava; filologia ugro-finnica; letteratura anglo-americana; letteratura ispano-americana; letteratura brasiliana; storia della lingua italiana; storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; storia delle tradizioni popolari; storia dell'arte medioevale; storia della musica; storia del teatro e dello spettacolo; letteratura greca; lingua e letteratura latina medioevale; storia e filologia bizantina (o filologia bizantina); storia romana; storia greca; storia dell'Europa orientale; storia della filosofia; storia della filosofia moderna e contemporanea; filosofia del linguaggio; letteratura francese moderna e contemporanea; storia della lingua francese; letteratura inglese moderna e contemporanea; storia della lingua inglese; letteratura spagnola moderna e contemporanea; storia della lingua spagnola; letteratura tedesca moderna e contemporanea; storia della lingua tedesca; storia della lingua portoghese; lingua e letteratura catalana; lingua e letteratura neerlandese; storia della lingua russa; lingua e letteratura turca; linguistica generale; linguistica applicata; psicolinguistica; didattica delle lingue moderne; storia della critica letteraria; letterature moderne comparate; dialettologia italiana; letteratura medioevale e umanistica; storia e critica del cinema; bibliografia e biblioteconomia; geografia linguistica; geografia politica ed economica; storia contemporanea; storia del Cristianesimo; storia economica; storia dell'arte moderna; storia dell'arte contemporanea; filosofia teoretica; estetica; filosofia morale; pedagogia; paleografia latina e diplomatica; antropologia culturale; storia della cultura dei Paesi di lingua francese; storia della cultura dei Paesi di lingua inglese; storia della cultura dei Paesi di lingua spagnola; storia della cultura dei Paesi di lingua portoghese; storia della cultura tedesca; storia della cultura dei Paesi di lingua slava. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti scelti fra i complementari. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovra' essere seguito per tutti i quattro anni. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento di quella filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potra' poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potra' ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Gli esami delle lingue e letterature straniere moderne prevedono per ciascun anno prove scritte e prove orali; le prove scritte sono articolate come segue: 1° Anno: una prova scritta che accerti le conoscenze linguistiche di base. 2° Anno: un dettato, una traduzione dalla lingua in italiano e una traduzione dall'italiano in lingua. 3° Anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione in lingua. 4° Anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione in lingua di carattere storico-letterario. Lo studente ha l'obbligo di frequentare le esercitazioni delle lingue e letterature straniere moderne prescelte. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto (in lingua italiana o nella lingua quadriennale prescelta) su un argomento scelto fra una delle discipline di cui il candidato abbia superato gli esami, nel quadro della civilta' della lingua quadriennale. Nel diploma di laurea deve essere fatta esplicita menzione della lingua e letteratura straniera moderna a cui il candidato si e' specialmente dedicato.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1983
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 132
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