DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 344

Type DPR
Publication 1983-06-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'art. 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 29 aprile 1983 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-UNSA, CISAS, CONFAIL e USSPPI-TECNOSTAT;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto viene valutato in lire 129,2 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 315,1 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed in lire 363,5 miliardi per l'anno finanziario 1985. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando l'apposita voce "miglioramenti economici ai pubblici dipendenti"; per gli anni 1984 e 1985 si provvedera' in, sede di legge finanziaria mediante utilizzo delle disposizioni che per i medesimi anni risultano preordinate nel bilancio pluriennale dello Stato 1983-85 approvato con l'art. 26 della legge 28 aprile 1983, n. 133. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - GORIA - BODRATO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983

Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 1

Norme-art. 1

Art. 1. Area di applicazione Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui al titolo I della [legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312), e a quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752~art7) e [8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752~art8), nonche' al personale di cui al quarto comma dell'art. 66 della citata legge n. 312. Sono esclusi i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1 gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Norme-art. 2

Art. 2. Inquadramenti L'inquadramento definitivo del personale di cui al precedente articolo nei profili professionali, previsto dall'[art. 3, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art3-com2), sara' effettuato entro il 31 dicembre 1983, con i criteri e le modalita' contemplati nella legge medesima.

Norme-art. 3

Art. 3. Stipendi A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente art. 1, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio. Si applica la norma di cui all'art. 1, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-09;310). La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1 gennaio 1983.

Norme-art. 4

Art. 4. Benefici convenzionali Al personale in servizio al 1 gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio in godimento e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica: 1) due aumenti per il personale della terza qualifica; 2) un aumento per il personale della settima ed ottava qualifica. L'ammontare dei predetti aumenti e' temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-09;310~art2), ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Norme-art. 5

Art. 5. Personale ex dipendente da organismi militari della Comunita' atlantica Il servizio prestato dal personale di cui alla [legge 9 marzo 1971, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-09;98), e alla [legge 23 novembre 1979, n. 596](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-11-23;596), alle dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano nell'ambito della Comunita' atlantica, da' titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale e' stato assunto alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, con le modalita' previste dall'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-09;310~art2).

Norme-art. 5 bis

Art. 5-bis ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 31 MAGGIO 1984, N. 531](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-05-31;531)))

Norme-art. 6

Art. 6. Decorrenza dei benefici economici L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 5 e del terzo e quarto comma del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sara' corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate: a) dal 1 gennaio 1983 - 40 per cento; b) dal 1 gennaio 1984 - 85 per cento; c) dal 1 gennaio 1985 - 100 per cento. I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera. Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-09;310~art1), maggiorato delle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal precedente art. 3 e quello di cui all'art. 1 del suddetto decreto. Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 3 e 4, e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-09;310~art1), il nuovo stipendio e' maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo e' temporizzato secondo il criterio indicato all'art. 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Norme-art. 7

Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 6, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'[art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art82), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesori, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Norme-art. 8

Art. 8. Liquidazione dei nuovi stipendi Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'[art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art172).

Norme-art. 9

Art. 9. Compenso per lavoro straordinario In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il rettore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977;422), con le modalita' indicate nell'art. 3, punto 6), della legge quadro n. 93/83, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente art. 1, con esclusione di ogni altra categoria di dipendenti, e' determinata, per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilita', entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennita' integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. La predetta misura oraria e' maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo. In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui al precedente comma, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie gia' previsti o autorizzati per il periodo successivo a quello indicato nel comma stesso, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito. La spesa complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie previste dal presente articolo, dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti delle disponibilita' degli appositi capitoli di bilancio nonche' del cap. 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1983.

Norme-art. 10

Art. 10. Compenso incentivante Dal 1 gennaio 1984 e' istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite: a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3; b) i criteri e le modalita' di corresponsione, per non piu' di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio; c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative. La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sara' rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'[art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art14). Il compenso di cui al presente articolo sara' corrisposto in sostituzione di compensi o indennita', fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi. Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo piu' elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sara' conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso. Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto. Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede: 1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1; 2) con i fondi stanziati per indennita' e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma; 3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unita' organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Norme-art. 11

Art. 11. Sperimentazione della produttivita' In relazione al disposto dell'[art. 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art22), a partire dall'anno 1984, potranno essere attivati compensi incentivanti la produttivita', collegati al livello di professionalita', alle giornate di lavoro effettivamente prestate, nonche' al conseguimento di obiettivi prefissati. Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati dai singoli Ministri e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unita' operativa. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, si dovra' procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi e per unita' organiche, nonche' delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unita' prodotta. Le operazioni suindicate ed i relativi risultati saranno definiti con decreto del Ministro competente di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttivita', da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del tesoro entro il 31 ottobre di ciascun anno e saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.

Norme-art. 12

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