DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 345

Type DPR
Publication 1983-06-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981 n. 507;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'articolo 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;

Verificate le compatibilita' finanziarie degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al presente decreto;

Visti gli accordi per il rinnovo contrattuale da valere dal 1 gennaio 1982 ai fini giuridici e dal 1 gennaio 1983 ai fini economici sino al 30 giugno 1985, conclusi in data 20 aprile 1983 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dei sindacati di categoria ad essa aderenti (SNS-CGIL, Federazione CISL-Scuola, UIL-Scuola), della CONFSAL e del sindacato di categoria ad essa aderente SNALS-CONFSAL, del sindacato SNIA, nonche', a parte, con i rappresentanti della CISNAL e del sindacato ad essa aderente CISNAL-Scuola, della CISAL e del sindacato ad essa aderente CISAL-Scuola e della FIS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 nel testo annesso al presente decreto.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto viene valutato in lire 651 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 1.488 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 1.860 miliardi per l'anno finanziario 1985. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando l'apposita voce "miglioramenti economici ai pubblici dipendenti"; per gli anni 1984 e 1985 si provvedera' in sede di legge finanziaria mediante utilizzo delle disponibilita' che per i medesimi anni risultano preordinate nel bilancio pluriennale dello Stato 1983-85 approvato con l'art. 26 della legge 28 aprile 1983, n. 133. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - FALCUCCI - GORIA - BODRATO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983

Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 3

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 1

NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO 20 APRILE 1983, CONCERNENTE IL PERSONALE DELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO. Art. 1. La disciplina del presente accordo si applica al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale docente, agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, ai pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali, di arte drammatica e di danza e al personale delle soppresse carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto delle predette istituzioni, inquadrati nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 66 della legge medesima. L'accordo di cui al precedente comma ha decorrenza dal 1 gennaio 1982 ai fini giuridici e dal 1 gennaio 1983 ai fini economici, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7; esso ha validita' fino al 30 giugno 1985.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 2

Art. 2. Al personale di cui al precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali: seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000 terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.650.000 quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000 quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.600.000 sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.800.000 settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.650.000 ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000 Con le stesse decorrenze e modalita' di cui al precedente articolo, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 8.400.000, ferma restando la progressione economica prevista per il personale direttivo della scuola. Per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme e per il personale che sara' assunto per effetto di concorsi pubblici gia' indetti alla stessa data o, comunque, immesso in ruolo in applicazione della [legge 20 maggio 1982, n. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270) e della [legge 25 agosto 1982, n. 604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604), la progressione economica si sviluppa secondo le modalita' previste, rispettivamente, dai [decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-02;271) e [23 agosto 1981, n. 507](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-08-23;507), con riferimento allo stipendio iniziale di livello stabilito dal presente articolo. Per il personale che sara' assunto nel periodo di validita' contrattuale mediante concorso pubblico indetto dopo la data di entrata in vigore delle presenti norme, e limitatamente a tale periodo di validita', la progressione economica si articola in otto classi biennali del 6 per cento dello stipendio iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe. Fino all'approvazione dei profili professionali di cui al successivo art. 4, il personale accudiente di convitto, dopo un anno di effettivo servizio di ruolo, consegue lo stipendio lordo annuo di L. 3.650.000. Resta fermo quanto disposto dal [secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-02;271~art2-com2). Per il personale non di ruolo e per i docenti di religione restano ferme le disposizioni rispettivamente previste dall'[art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art53), e successive modificazioni.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 3

Art. 3. Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, al personale della soppressa carriera di concetto di segreteria di cui alla tabella A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;420), viene attribuito un aumento periodico computato sullo stipendio in godimento e valutabile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 4

Art. 4. Fermo restando quanto previsto in materia di inquadramenti giuridici dalla [legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312) e dai [decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-02;271) e [23 agosto 1981, n. 507](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-08-23;507), gli inquadramenti derivanti dai profili professionali determinati ai sensi dell'art. 45 della legge medesima avranno decorrenza dalla data di approvazione dei predetti profili.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 5

Art. 5. Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'indennita' di cui all'[art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art54), e' rideterminata nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde. Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo la predetta indennita' e' resa pensionabile, e' assoggettata ad ogni effetto, in relazione all'anzianita' di effettivo espletamento delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo. Essa compete anche quando detto personale di ruolo e' comandato o collocato in posizione di stato che non comporti l'effettivo esercizio della funzione. Al personale di cui al quinto e al [sesto comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art54-com6), compete una indennita' annua lorda nella misura fissa di L. 2.000.000 nell'ipotesi in cui sostituisce il capo di istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi e' attribuita con le modalita' di cui al citato art. 54. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra le nuove misure derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1982 saranno corrisposti con le modalita' di cui al successivo art. 7.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 6

Art. 6. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominativo nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, e' attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianita' di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa' riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianita'. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato e' inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, e' considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 7

Art. 7. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza fra il trattamento economico determinato ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'anzianita' tabellare posseduta al 1 gennaio 1983, e quello determinato alla stessa data in applicazione dei [decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-02;271) e [23 agosto 1981, n. 507](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-08-23;507), sono attribuiti come segue: dal 1 gennaio 1983 nella misura del 35 per cento; dal 1 gennaio 1984 nella misura di un ulteriore 45 per cento; dal 1 gennaio 1985 per l'intero ammontare. Gli importi relativi alle classi e agli aumenti biennali di Stipendio, maturati successivamente al 1 gennaio 1983, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorche' esso non sia stato corrisposto nella misura intera. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale o livello superiore, intervenuto nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio spettante con riferimento agli stipendi iniziali delle due qualifiche o livelli verra' corrisposto nell'aliquota vigente al momento in cui si verifica il passaggio.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 8

Art. 8. Limitatamente ai casi di sostituzione di docenti assenti previsti dall'[art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art17), il trattamento economico per le prestazioni rese oltre il normale orario di insegnamento stabilito dall'[art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art88), e' pari a quello spettante ai sensi del quarto comma dello stesso art. 88, maggiorato del 20 per cento.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 9

Art. 9. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione delle presenti norme hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'[art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art82), o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 10

Art. 10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, con decreto del Ministro per la funzione pubblica sara' istituita una commissione per lo studio di forme di progressione economica del personale della scuola, coerenti con le peculiarita' del personale medesimo. La predetta commissione, presieduta da un Sotto segretario di Stato o, per sua delega, da un dirigente generale, sara' costituita pariteticamente da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale e da funzionari designati dai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983-art. 11

Art. 11. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'[art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art172).

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