DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 346
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto l'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante nuove disposizioni circa la composizione della delegazione di parte pubblica e norme per la definizione delle esigenze organizzative degli enti;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509, recanti disposizioni circa la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Verificate le compatibilita' finanziarie degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al presente decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, relativa (previa reiezione o dichiarazione di inammissibilita' delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella relativa delegazione) alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 9 aprile 1983 fra la delegazione della pubblica amministrazione costituita ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai predetti enti;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nel testo annesso al presente decreto. La spesa relativa all'applicazione del presente decreto e' valutata in lire 99,3 miliardi per l'anno 1983, in lire 193 miliardi per l'anno 1984 ed in lire 270,4 miliardi per l'anno 1985; ad essa provvedono gli enti pubblici all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi enti. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - GORIA - BODRATO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983
Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 2.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici-art. 1
DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70. Art. 1. Campo di applicazione e durata Le presenti disposizioni si applicano a tutto, il personale dipendente degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esse costituiscono puntuale riferimento per il personale dipendente degli enti pubblici non economici non rientranti nella disciplina prevista dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984; gli effetti economici, peraltro, hanno inizio dal 1 gennaio 1983 e si protraggono a tutto il 30 giugno 1985. I benefici economici del presente provvedimento trovano provvisoria applicazione anche nei confronti dei dipendenti degli enti soggetti a processi di soppressione, scorporo e riforma, non ancora inquadrati presso le amministrazioni di destinazione, cui erano applicabili alla data del 31 dicembre 1982 le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il trattamento economico dei suddetti dipendenti sara' rideterminato a cura degli enti di destinazione, dalla data di inquadramento negli enti stessi secondo le disposizioni dei contratti relativi ai rispettivi comparti, o in applicazione di specifiche disposizioni di legge, salvo in ogni caso il trattamento acquisito alla data del 31 dicembre 1982. Con le presenti disposizioni si realizza l'impegno di pervenire alla omogeneizzazione degli ordinamenti ed alla perequazione dei trattamenti retributivi con i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni a pari livello di attribuzioni e di responsabilita'. Rimangono in vigore, per la parte non modificata, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici-art. 2
Art. 2. Contrattazione articolata e decentrata Nell'ambito e nei limiti della presente normativa, sono consentiti accordi articolati a livello nazionale per singolo ente o gruppo di enti nonche' accordi decentrati per aree territoriali delimitate, nei limiti previsti dall'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art3), in attesa delle norme attuative dell'[art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art14), da realizzare con accordo intercompartimentale. Per gli enti di ricerca sono consentiti accordi decentrati a livello di unita' funzionali costituite da almeno una unita' organica complessa. La contrattazione articolata di cui al comma precedente riguarda le seguenti aree di intervento: programmi generali di formazione e aggiornamento professionale; metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza delle strutture; criteri generali per la ripartizione dei carichi di lavoro, la determinazione degli standards, i riscontri di produttivita' e l'attuazione di misure incentivanti; articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la piu' razionale e puntuale erogazione dei servizi; realizzazione di servizi sociali; rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dall'[art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art36); criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'[art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art24). La contrattazione nazionale articolata e' volta a definire, per le materie di cui al precedente comma, principi-quadro e criteri omogenei per tutto il territorio nazionale nonche' gli ambiti dell'eventuale intervento sulle materie stesse della contrattazione decentrata a livello territoriale. La contrattazione decentrata e' finalizzata ad adeguare, nei limiti di cui al comma precedente e in quanto ammissibile, i contenuti della contrattazione nazionale alle specifiche esigenze territoriali. Gli accordi di cui ai precedenti commi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto. Gli accordi nazionali sono stipulati fra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione soggette, ove comportino modifiche dei regolamenti organici, alle procedure di approvazione di cui all'[art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art29). Gli accordi decentrati sono stipulati tra la delegazione dell'ente nominata dal presidente e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale. Con la contrattazione articolata saranno stabilite le modalita' per l'immediata esecutivita' degli accordi decentrati, salvo il potere di annullamento degli organi centrali dell'ente qualora gli stessi eccedano i limiti della rispettiva competenza.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici-art. 3
Art. 3. Programmazione e organizzazione del lavoro Gli enti, nello svolgimento dell'attivita' istituzionale, operano in piena autonomia attraverso una organizzazione che privilegi il conseguimento di obiettivi di produttivita' e di efficacia e la programmazione degli interventi. I centri di responsabilita' di prodotto sono individuati nelle unita' organiche, costituite nell'ambito di un modello organizzativo che garantisca la sistematica verifica dei risultati e il governo complessivo delle strutture. In relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unita' organiche potranno essere costituiti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nuclei operativi interni all'unita' stessa e da questa dipendenti, cui assegnare i compiti relativi alla realizzazione di singoli prodotti o fasi compiute di procedure. Tali nuclei, costituenti "unita' minime di produzione", possono identificarsi nei settori di coordinamento od essere determinati indipendentemente da essi. In questo ultimo caso il dirigente l'unita' organica puo' sperimentalmente determinarne la costituzione e composizione caratterizzata da un'ampia fungibilita' di mansioni amministrative e tecniche, nel pieno rispetto delle attribuzioni proprie del livello professionale di appartenenza, anche per quanto attiene al conferimento di eventuali funzioni di coordinamento. Gli enti di ricerca, inoltre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, privilegiano, in materia di organizzazione del lavoro ai sensi dell'[art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art24), sistemi organizzativi di tipo dipartimentale incentivanti il lavoro di gruppo e tali da assicurare dinamicita' organizzativa sia a livello delle strutture stesse sia a livello delle connesse responsabilita' e definiranno altresi' entita', caratteristiche e funzionamento delle unita' di progetto aventi per scopo attivita' scientifico-tecnica di particolare importanza con carattere di temporaneita' programmata.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici-art. 4
Art. 4. Produttivita' I criteri per la rilevazione ed i riscontri della produttivita' da realizzare in tutti gli enti saranno definiti in di contrattazione articolata alla stregua delle esigenze dei singoli enti per il raggiungimento delle finalita' istituzionali. Si terra' anche conto dei principi di cui agli articoli 4, ultimo comma, prima parte, della [legge 23 aprile 1981, n. 155](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155), e 22 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312). Per il lavoro misurabile relativamente ad attivita' aventi carattere ripetitivo o di routine saranno individuati, agli effetti della realizzazione di piani e programmi di lavoro, standards di rendimento basati sulla rilevazione dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elementari. Per il lavoro non misurabile con i criteri di cui al precedente comma, saranno definite le modalita' per la realizzazione di progetti-obiettivo o di specifici programmi di lavoro e per le connesse verifiche, anche ai fini della corresponsione dei compensi, che, per quanto concerne gli enti di ricerca, potranno essere erogati, secondo espressa previsione dello specifico programma, per stati di avanzamento del progetto ed al conseguimento degli obiettivi programmati.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici-art. 5
Art. 5. Formazione e qualificazione professionale Gli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale di cui all'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art6), sono rivolti: a) alla formazione del personale di nuova nomina ed allo sviluppo della qualificazione professionale del personale in servizio. I collaboratori ed i collaboratori tecnici potranno essere reclutati in base a prove concorsuali tenute al termine di apposito corso di formazione all'impiego; b) alla formazione professionale e all'aggiornamento permanente dei dirigenti, da perseguire anche attraverso programmi di intervento rivolti in modo specifico all'approfondimento di tematiche attinenti alla funzione dirigenziale. In tale quadro saranno realizzati corsi e seminari di specializzazione per i funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza. Per gli interventi di cui alla lettera b) saranno valorizzate forme di collaborazione con le scuole superiori dello Stato e con scuole di formazione di tipo industriale o universitario. Agli interventi in materia di formazione e qualificazione professionale promossi da ciascun ente possono partecipare, secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione articolata a livello nazionale, dipendenti di altri enti, con concorso di questi ultimi alla relativa spesa. In sede di contrattazione articolata sara' altresi' disciplinata la partecipazione dei dipendenti delle qualifiche dirigenziali, di quelle che danno titolo all'accesso alla dirigenza e delle qualifiche del ruolo professionale, a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attivita' scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale medesimo. I periodi di formazione professionale per gli appartenenti al ruolo professionale ed alle due piu' elevate qualifiche del ruolo tecnico professionale saranno svolti anche presso sedi universitarie italiane e straniere, centri, enti ed istituti di ricerca pubblici o privati italiani, stranieri e internazionali, o presso imprese opportunamente prescelte in relazione all'attivita' dell'ente di appartenenza.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici-art. 6
Art. 6. Orario di lavoro La durata settimanale dell'orario di lavoro e' fissata in 38 ore effettive documentate attraverso sistemi automatici di rilevazione per tutti gli appartenenti al comparto. Diverse modalita' saranno stabilite per particolari posizioni e/o situazioni con le procedure di cui al terzo comma del precedente art. 2. L'articolazione dell'orario di lavoro e' disciplinata in conformita' ai seguenti principi: flessibilita' degli orari entro fasce predeterminate. Il completamento delle ore eventualmente effettuate in meno sara' definito secondo le esigenze dell'amministrazione; le articolazioni degli orari giornalieri e settimanali ("settimana corta", "orario spezzato", "orario prolungato") sono stabilite con specifico riferimento all'ottimale utilizzazione delle strutture e in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza. Allo scopo di far fronte ad adempimenti non rinviabili in determinati periodi dell'anno potra' essere prevista, anche per una sola parte del personale, una concentrazione degli orari nei periodi stessi, con corrispondente riduzione dell'orario negli altri periodi dell'anno; le turnazioni dovranno essere predisposte secondo una precisa disciplina, anche per quanto attiene ai controlli, per particolari servizi al fine di consentire livelli produttivi adeguati ai carichi di lavoro, una maggiore disponibilita' delle strutture in favore dell'utenza e un migliore sfruttamento degli impianti o per le esigenze degli organi di amministrazione nonche' per attivita' da espletare necessariamente nei giorni festivi in relazione alla natura del servizio. A tal fine, saranno individuati con le procedure di cui al terzo: comma del precedente art. 2, nell'ambito dei programmi generali degli enti, i servizi interessati alla turnazione e quantificate le relative esigenze. Per esigenze particolari, di carattere temporaneo od eccezionale, potranno essere disposte specifiche turnazioni. L'orario iniziale dei turni non puo' sovrapporsi all'orario normale di servizio o a quello di altri turni in misura superiore a 30 minuti. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni stessi; i dirigenti delle unita' organiche sono responsabili del mancato esercizio del potere di controllo loro spettante, in particolare, sull'osservanza da parte del personale dell'orario di lavoro, salve le diverse modalita' contenute nella specifica disciplina di cui al primo comma del presente articolo.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici-art. 7
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