DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 348

Type DPR
Publication 1983-06-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale, respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti, e' stata approvata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la disciplina del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego del personale delle unita' sanitarie locali contenuta negli accordi stipulati fra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, rispettivamente in data 2 febbraio 1983 e 25 marzo 1983, nonche' nel protocollo in data 29 aprile 1983, firmato tra le stesse parti, contenente meri aspetti di coordinamento e di migliore specificazione dei due precedenti accordi;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi indicati in premessa nel testo annesso al presente decreto.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 849 miliardi per l'anno 1983, in lire 1.470 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.791 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1984 e 1985. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - ALTISSIMO - GORIA - BODRATO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983

Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 4

Accordo-art. 1

Art. 1. Campo d'applicazione dell'accordo Il presente accordo nazionale unico, previsto dall'[articolo 47 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art47) nonche' dall'[art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761~art30), disciplina il trattamento economico e gli istituti normativi ad esso espressamente demandati dalle predette disposizioni legislative di tutto il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali. I suoi contenuti si applicano, altresi', al personale dipendente dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'[art. 42 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art42). Fatte salve le previste ipotesi di accordi decentrati di cui al presente accordo e' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unita' sanitarie locali che prevedano erogazioni economiche aggiuntive a quelle previste dal presente accordo. Gli eventuali accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli di diritto.

Accordo-art. 2

Art. 2. Accordi decentrati Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del presente accordo le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la regolamentazione delle seguenti materie: a) formazione e aggiornamento professionale nel quadro dei programmi regionali, nonche' riqualificazione del personale in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture delle unita' sanitarie locali; b) articolazione degli orari di lavoro; c) standards di rendimento, ivi comprese le verifiche periodiche sui risultati delle attivita' svolte; d) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardante il personale dipendente; e) organizzazione interna degli uffici e dei servizi.

Accordo-art. 3

Art. 3. Durata dell'accordo Il presente accordo si riferisce al periodo 1 gennaio 1983-31 dicembre 1984; i suoi effetti economici si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Accordo-art. 4

Art. 4. Piante organiche La riconversione delle piante organiche provvisorie verra' determinata dando anche attuazione al disposto dell'ultima comma dell'[art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art17) e dell'[art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art69) nel quadro della programmazione regionale.

Accordo-art. 5

Art. 5. Orario di lavoro L'orario di lavoro settimanale per tutti i dipendenti delle unita' sanitarie locali e' fissato in 38 ore da articolarsi su 6 o 5 giornate a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Per il personale medico a tempo definito l'orario settimanale di lavoro e' fissato in 28 ore e 30 minuti. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi meccanici. Contestualmente all'entrata in vigore dell'orario di cui sopra, l'istituto della pausa previsto dal punto 3.7 dell'accordo unico nazionale del personale ospedaliero siglato in data 24 giugno 1980 e' abolito. Conseguentemente e con la decorrenza di cui sopra perdono efficacia le delibere attuative di accordi regionali o aziendali che prevedono qualsiasi forma di pausa o benefici di qualsiasi natura di essa sostitutivi. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.

Accordo-art. 6

Art. 6. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi, l'organizzazione del lavoro puo' essere basata su piu' turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'[art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art32) tenendo conto della necessita' di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale e' tenuto a svolgere la propria attivita' nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unita' sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto - nei servizi ove cio' e' richiesto - la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilita'. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilita' di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione, gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate.

Accordo-art. 7

Art. 7. Lavoro straordinario Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 100 ore annue. Le unita' sanitarie locali, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizione di lavoro o settori di attivita' (guardia ecc.) in deroga al limite massimo di cui al precedente comma. Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi. Non sono compresi nel tetto di cui al secondo comma le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronte disponibilita', comando per esigenze di servizio, partecipazione a' riunioni di organi collegiali, partecipazione ad attivita' concorsuali ove non diano luogo ad altre forme di compenso. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque e non oltre 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, al fine del superamento della situazione disomogenea dei settori di provenienza del personale del Servizio sanitario nazionale, viene adottata per tutto il personale di cui sopra la normativa concernente i limiti massimi consentiti prevista dall'art. 11 dell'accordo nazionale unico di lavoro del settore ospedaliero del 17 febbraio 1979. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo nazionale di lavoro, la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario e' determinata dalla seguente formula: stipendio tabellare iniziale mensile + I.I.S. mensile (al 1 gennaio 1983) + rateo 13ª ------------------------------------------------------ 175 Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la misura oraria cosi' determinata e' maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione e' del 50%. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai corrispondenti medici a tempo pieno.

Accordo-art. 8

Art. 8. Assenze per malattia Il dipendente che per malattia non sia in condizioni di prestare servizio deve darne comunicazione tempestiva all'amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza. Per quanto concerne le modalita' della richiesta degli accertamenti, della concessione dell'aspettativa o del congedo straordinario, nonche' le visite di controllo, si applica la normativa vigente in materia per i dipendenti civili dello Stato, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3) e [n. 686 del 3 maggio 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686), e successive modificazioni ed integrazioni. Per il personale iscritto all'I.N.A.I.L., o ad altre forme di assicurazione il cui contributo o premio sia a totale carico dell'amministrazione, quest'ultima ha diritto di rivalsa sulle somme percepite dal dipendente dagli istituti assicurativi a titolo di indennita' temporanea per i periodi di assenza. Nel caso che l'assenza per malattia sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, riconosciuto secondo le norme di legge, il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario.

Accordo-art. 9

Art. 9. Congedo ordinario Il dipendente ha diritto, per ogni anno solare, ad un congedo ordinario di 30 giorni lavorativi; per il personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti il suddetto congedo e' aumentato di 15 giorni. Il dipendente ha anche diritto per ciascun anno, ai sensi della [legge 23 dicembre 1977, n. 937](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-23;937), a due giornate da aggiungersi al congedo ordinario nonche' a quattro giornate di permesso retribuito, da fruirsi entro l'anno solare; qualora le quattro giornate di permesso di cui sopra non possano essere fruite per esigenze di servizio nell'arco dell'anno solare cui si riferiscono, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde. Il godimento del congedo ordinario avverra' in modo programmato nelle forme che saranno definite dall'amministrazione tenuto conto delle necessita' di garantire, comunque, a tutti i dipendenti un periodo di 15 giorni nel periodo estivo. Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere fatto con riferimento a giornate lavorative di 6 ore e 20 minuti per i dipendenti con orario settimanale di 38 ore e di 4,45 ore rispettivamente per i medici a tempo definito con orario di 28,30 ore e di ore 3,10 per i dipendenti ad orario di 19 ore. Il dipendente assunto posteriormente al 1 gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate proporzionale al periodo di servizio che prestera' nell'anno. Il congedo ordinario e' irrinunciabile e non e' monetizzabile. Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto alla fruizione dei congedi non goduti entro il primo semestre dell'anno successivo. La fruizione del congedo ordinario e' interrotta in caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati e comunque comportanti attestata incapacita' lavorativa. Ai fini del computo delle ferie la settimana va considerata comunque su 6 giornate lavorative.

Accordo-art. 10

Art. 10. Congedo straordinario Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi: per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessita' di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, superato il quale il dipendente e' posto in aspettativa; per matrimonio, limitatamente a giorni 15; per gravidanza e puerperio, si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri; per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse ivi compreso il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede di esame; qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita', limitatamente ad un periodo di 30 giorni. Per le cure termali resta ferma la disciplina di cui all'[art. 9 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-05-11;176~art9); per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive; per infermita' temporaneamente invalidante; per partecipazione a congressi; per corsi di aggiornamento e di specializzazione; per lutti o altri gravi motivi. L'amministrazione, comunque, oltre i casi previsti da particolari disposizioni di legge, previo accertamento della fondatezza della richiesta, puo' autorizzare congedi straordinari non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata massima di 2 mesi. Il personale, che, a qualunque titolo, ha fruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario. Il congedo straordinario e' considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti. Il trattamento economico spettante al dipendente nei periodi di congedo straordinario e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.

Accordo-art. 11

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