DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 364

Type DPR
Publication 1983-03-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 85, 86 e 87 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernenti rispettivamente l'istituzione e la composizione del Consiglio nazionale di polizia nonche' l'elezione dei componenti il Consiglio stesso; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 marzo 1983; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia, vistato dal Ministro proponente.

PERTINI FANFANI - ROGNONI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983

Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 6

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 1

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DI POLIZIA Art. 1. Elezione dei componenti il Consiglio nazionale di polizia L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale di polizia di cui agli articoli 86, secondo comma, lettera b), ed 87 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si svolge con le modalita' e secondo i criteri specificati nei successivi articoli.

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 2

Art. 2. Categorie degli elettori e degli eleggibili Salvo quanto disposto nei successivi commi, sono elettori ed eleggibili tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, comunque in servizio alla data della elezione, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati, richiamati, a disposizione, in aspettativa, in soprannumero o presso amministrazioni od enti diversi da quello di appartenenza, anche all'estero. Non partecipano alle elezioni ne' possono essere eletti: 1) coloro che alla data della elezione siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o nei cui confronti sia stata emesso ordine o mandato di cattura o di arresto o che si trovino in stato di detenzione; 2) gli allievi agenti, gli allievi ispettori, allievi commissari e aspiranti commissari in prova, purche' non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato; 3) gli allievi operatori tecnici, gli allievi revisori tecnici, gli allievi vice periti tecnici purche' non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. Non possono essere eletti: a) i componenti del consiglio di amministrazione e delle commissioni di cui agli [articoli 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;335~art58) e [69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;335~art69), nonche' quelli delle commissioni consultive e dei consigli di disciplina di cui agli [articoli 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-10-25;737~art15) e [16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-10-25;737~art16), che non abbiano rassegnato le dimissioni prima dell'accettazione della candidatura in una lista elettorale; b) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che facciano parte della commissione prevista dall'[art. 38 della legge 1 aprile 1981, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art38), che non abbiano rassegnato le dimissioni prima dell'accettazione della candidatura in una lista elettorale; c) gli appartenenti ai ruoli organici della Polizia di Stato nominati componenti delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali previste nei successivi articoli del presente regolamento, salvo coloro che rifiutino espressamente la nomina, al fine di potersi presentare come candidati; d) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che si trovino collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 3

Art. 3. Data dell'elezione Le elezioni sono indette con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del personale almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni. Le elezioni hanno luogo in una giornata festiva; le votazioni relative proseguono fino alle ore quattordici del giorno successivo e possono effettuarsi solo presso i seggi elettorali, salvo quanto previsto dall'art. 7, terzo comma e dall'art. 21, ultimo comma. Nel decreto di indizione delle elezioni: a) e' indicato il numero massimo dei candidati, determinato in proporzione alla consistenza dei rispettivi organici, da includere nelle liste nazionali di ciascuna delle fasce previste dall'[articolo 87, primo comma, della legge n. 121/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;121~art87-com1); b) sono determinate le circoscrizioni elettorali costituite in base a raggruppamenti di uffici o reparti, a livello regionale o interregionale; c) e' nominata la commissione elettorale centrale e viene fissata la data della sua prima convocazione che dovra' avvenire entro il quarantaduesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni; d) sono nominate le commissioni elettorali circoscrizionali e ne vengono determinati gli ambiti territoriali e le sedi.

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 4

Art. 4. Commissione elettorale centrale La commissione elettorale centrale e' presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a prefetto, ed e' composta da otto appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato scelti dal Ministro su terna proposta dal Consiglio nazionale di polizia sempre che il Consiglio stesso proponga tale terna entro i quindici giorni antecedenti la data di convocazione, con il seguente criterio: a) uno tra i dirigenti; b) due tra i direttivi; c) due tra i sovrintendenti e uno tra gli ispettori, o tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifiche o tecniche; d) due tra gli assistenti e gli agenti o tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifiche o tecniche; uno dei componenti e' designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 per l'esercizio dell'elettorato attivo. Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi. Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti, se gia' designati. Al termine di tutte le operazioni un esemplare dei processi verbali con tutti gli atti allegati deve essere depositato presso la Direzione centrale del personale, il secondo esemplare e' rimesso al Ministro.

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 5

Art. 5. Adempimenti della commissione elettorale centrale Oltre gli adempimenti di cui ai successivi articoli, la commissione elettorale centrale: 1) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento della elezione nell'attuazione delle presenti disposizioni; 2) assegna gli elettori alle singole circoscrizioni; 3) segnala ai competenti organi dell'Amministrazione, per la possibile adozione di provvedimenti disciplinari, i responsabili di turbative al regolare svolgimento della propaganda e delle operazioni elettorali, nonche' coloro che siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento o che si siano resi colpevoli di infrazioni ai divieti previsti dal successivo art. 31.

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 6

Art. 6. Commissioni elettorali circoscrizionali Ciascuna commissione elettorale circoscrizionale e' presieduta da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di dirigente superiore o primo dirigente, ed e' composta da sei membri scelti dal Ministro su terna proposta dal Consiglio nazionale di polizia, sempre che il Consiglio stesso proponga tale terna entro i quindici giorni antecedenti la data di convocazione, con il seguente criterio: a) due tra i commissari; b) uno tra gli ispettori; c) uno tra i sovrintendenti; d) due tra gli agenti e gli assistenti. I membri possono essere scelti tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifiche o tecniche e dei ruoli dei sanitari della Polizia di Stato. Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti per esercitare l'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2. Alla prima convocazione della commissione provvede il presidente che nomina il segretario. Per ciascuna seduta della commissione il segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di liste presenti, gia' designati. Al termine di tutte le operazioni, un esemplare dei processi verbali con tutti gli atti allegati deve essere depositato presso la Direzione centrale del personale, il secondo esemplare e' rimesso al Ministro. La commissione elettorale circoscrizionale provvede quindi agli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 7

Art. 7. Seggi, liste e certificati elettorali Presso la sede centrale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e presso gli uffici e reparti periferici e' istituito un seggio elettorale quando vi sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 30 e non superiore a 500. Per le sedi presso le quali siano in servizio piu' di 500 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in piu' seggi elettorali. Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile l'istituzione del seggio votano per corrispondenza secondo le prescrizioni dettate dalla commissione elettorale centrale e con le modalita' previste dal successivo art. 20. La determinazione del numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale circoscrizionale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede, per ciascun seggio, alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: una degli elettori assegnati al seggio, e una degli elettori che votano per corrispondenza. Per gli elettori che votano per corrispondenza, la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio delle schede elettorali e delle relative buste per la restituzione. La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata alla apposizione delle firme richieste per la attestazione dell'avvenuta votazione. Un esemplare della lista deve essere affisso all'apposito albo o spazio dell'ufficio o reparto sede di seggio a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, per la durata di cinque giorni, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalita' o qualifica. Il reclamo deve essere presentato entro i tre giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale, entro il sesto giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, in entrambi gli esemplari della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche. L'altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione stessa per essere consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione. Entro il quinto giorno precedente la data della votazione, a ciascun elettore viene consegnato, a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza, un certificato elettorale, come da allegato modello D, nel quale, oltre a generalita' o qualifica, e' indicato il seggio cui l'elettore e' assegnato. Quando il certificato elettorale vada perduto o sia divenuto inservibile o non sia stato ricevuto, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in apposito registro, di ottenere, dalla commissione circoscrizionale competente, un altro stampato nel quale deve essere dichiarato che si tratta di duplicato.

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 8

Art. 8. Ubicazione dei seggi elettorali La votazione deve avvenire nei locali scelti dalla commissione elettorale circoscrizionale. Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici o reparti ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale deve avere sede nell'edificio in cui si trova l'ufficio o reparto avente il maggior numero di elettori. Qualora in qualche sede non vi siano locali sufficienti o idonei alla installazione di seggi elettorali, la commissione elettorale circoscrizionale provvede al reperimento di altri locali. La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori, oltre che a mezzo del certificato elettorale di cui al precedente art. 7, con avviso della commissione elettorale circoscrizionale, da affiggersi presso ogni ufficio e reparto sede di seggio.

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 9

Art. 9. Componenti dei seggi elettorali In ciascun seggio e' istituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali e' designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario, tutti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e in possesso dei requisiti per esercitare l'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2. Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale circoscrizionale entro il settimo giorno antecedente la data della votazione. Dell'avvenuta nomina la commissione da' comunicazione scritta agli interessati entro il giorno successivo. Questi ultimi sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa. Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio. I presidenti di seggio devono essere in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone nominate. Ove alcuni nominati non possano assolvere per gravi e giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia alla commissione elettorale circoscrizionale, perche' questa possa subito provvedere alla loro surrogazione. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione con le modalita' previste dal presente articolo, assume la presidenza del seggio lo scrutatore designato alla vice presidenza, il quale viene a sua volta sostituito, nelle funzioni di scrutatore, con le modalita' di cui al secondo comma del successivo art. 17.

Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-art. 10

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