DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1983, n. 475

Type DPR
Publication 1983-05-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considerata la opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

PERTINI FANFANI - DARIDA - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1983

Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 297

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