DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. 557
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 92 - nell'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti: auxologia; gastroenterologia pediatrica; neonatologia; biochimica cellulare; metodologia biochimica; ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza; semeiotica ostetrica; chimica clinica; analisi biologiche e di laboratorio; epidemiologia; tossicologia forense.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 ottobre 1983
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 5
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