LEGGE 15 ottobre 1983, n. 562
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 28 aprile 1983, n. 133, sono introdotte; per l'anno finanziario 1983, e variazioni di cui alle annesse tabelle.
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