La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Contenuti dell'intervento straordinario
L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile. In particolare, l'intervento straordinario prevede: a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani; b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione; c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.