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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. 652

Current text a fecha 1983-12-01

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonche' di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facolta' di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonche' all'attribuzione dell'anzianita' di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla

proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, con decorrenza 1 gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo e' fissata nella tabella allegata al presente decreto. Nel ruolo speciale e' inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 3

L'inquadramento nel ruolo speciale e' effettuato, con decorrenza 1 gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza dell'entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attivita' di servizio nonche' quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessita' di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonche' in relazione al compimento di processi di mobilita' connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

PERTINI NICOLAZZI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1983

Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 179

Tabella

TABELLA QUALIFICHE FUNZIONALI E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

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Posizioni giuridiche | Posizioni |

dell'ente di provenienza|nell'ordinamento statale |Dotazione organica

Geometra principale Segretario tecnico principale R.T. 6ª qualifica funzionale 1

Operatore tecnico 8ª classe di stipendio Coadiutore superiore R.T. 5ª qualifica funzionale 1