DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1983, n. 655
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782, concernente la costituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nella scuola media, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 ottobre 1982;
Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;
Visti gli artt. 15 e 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 488;
Visto l'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;
Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566;
Visto l'art. 1-octies della legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979 che istituisce, a decorrere dal 1 settembre 1978, le scuole medie statali speciali per sordomuti;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1981 sugli orari settimanali d'insegnamento e le prove d'esame nelle scuole speciali statali per sordomuti;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata la tabella allegata al presente decreto, nella quale sono: a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento; b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonche' precisati gli obblighi d'insegnamento.
Art. 2
A decorrere dal 1 settembre 1978, sono istituiti per la scuola media speciale per sordomuti ruoli separati per presidi e per docenti; a norma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, il ruolo dei docenti e' trasformato, a decorrere dal 10 settembre 1978, in ruoli separati nelle province in cui funzionano scuole per sordomuti. Il passaggio del personale direttivo e docente dai ruoli di cui al precedente comma ai ruoli normali, resta disciplinato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.
PERTINI FANFANI - FALCUCCI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 20
Tabella
TABELLA ORGANICA DELLE SCUOLE MEDIE SPECIALI PER SORDOMUTI Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento. Condizioni per la costituzione delle cattedre. Obblighi d'insegnamento.
Materie o gruppi di materie
Condizioni per l'istituzione delle cattedre Obblighi d'insegnamento
1) Religione (1) 2) Italiano, storia ed educazione civica, geografia 3) Lingua straniera 4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 5) Educazione tecnica 6) Educazione artistica 7) Educazione fisica Un'ora settimanale di lezione per classe Due cattedre per ogni corso. Un docente assumera' l'italiano nella prima classe e l'italiano, la storia ed educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumera' la storia ed educazione civica e la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia ed edu- cazione civica e la geografia nella seconda classe (ore 15 settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali) con l'ob- bligo di insegnamento nelle classi di due corsi completi Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali) con l'ob- bligo d'insegnamento nelle classi di un corso Una cattedra per ogni sei gruppi di alunni costituiti con la procedura di cui all'
art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434
, convertito, con modifi- cazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 setti- manali) con l'obbligo di inse- gnamento nei sei gruppi. Non si procede alla divisione della classe in gruppi, qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli alunni per classe dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dalla legge 8 novembre 1979, n. 566 , per la formazione dei singoli gruppi Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nelle classi di due corsi completi Due ore settimanali per classe
(1)Non costitisce cattedra. Visto il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.