DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1983, n. 669
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale e' prevista la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale, di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Ravvisata la necessita' di estendere l'obbligo della predetta iscrizione agli addetti ai totalizzatori che operano presso gli ippodromi come prestatori d'opera; Considerata l'opportunita' di inserire la predetta categoria di lavoratori dello spettacolo al punto 21 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ove gia' trovano collocazione, fra i dipendenti degli ippodromi, anche gli addetti ai totalizzatori dipendenti dagli ippodromi stessi; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Il punto 21) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sostituito dal seguente: 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacolo viaggianti. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1983
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 213
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